F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI- FICHE IRROGATE A CALCIATORI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it
PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO
NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI-
FICHE IRROGATE A CALCIATORI
La Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analoga
istanza da parte del Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto
e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dell’interpretazione delle norme di cui agli artt. 14,
comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quesiti formulati dallo
stesso titolare della Commissione Disciplinare.
In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalità di espiazione di una ampia tipologia di
squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l’ipotesi di calciatore fuori quota
che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi.
Il primo quesito riguarda la possibilità di utilizzare nelle gare domenicali della prima squadra
il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che, squalificato in
tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest’ultima,
disputatasi il sabato precedente.
La risposta è senz’altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questa
Corte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione sportiva 2002/2003) secondo cui la sanzione
della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di
appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la
condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara
di diversa competizione.
Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essere riuniti, data la loro attitudine a ricevere
risposta unitaria.
L’oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l’ipotesi di una squalifica inflitta in una
data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa:
ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e
ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore
originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati
per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che
nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria.
La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo
stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare
omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta
punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle
sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma
anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del
calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia
possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti de-
ve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate
nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse
alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui
trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustra-3
zione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionato-rio
(eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa
dal Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto).
La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra,
per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la
squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del
calciatore. L’unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto
già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della
separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente
enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettività della pena deve
ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non
v’è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede.
E’ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa
federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa
complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità.
L’ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie di squalifica irrogata, e non scontata
nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori che nella
stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte
viene anche chiesto di pronunciare il proprio parere con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a
quella appena descritta.
Ancora una volta la risposta al quesito va individuata attraverso il richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato per ultimo), alla cui stregua, ai fini
dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l’allargamento del
rispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa
organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della relativa
irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazione del principio di (concreta afflittività
e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v’è, ne è stata prospettata,
ragione di derogare.
In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbano
scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa4
delle Regioni (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di
Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa delle
Regioni).
P.Q.M.
La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:
a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa
aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara
del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica
con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica
inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se
vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica
nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva
riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in
qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di
separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a
gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che
disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione
successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
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