F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 13/Cf del 6 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DI SOCIETA’ DIVERSE DI SERIE B IN ORDINE AL QUESITO DEL PRESI- DENTE FEDERALE SULLA LEGITTIMITA’ DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DE- LIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCERNENTE I CRITERI DI RIPAR- TIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI ALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVIVI COL LETTIVI, DI CUI AL COM. UFF. N. 11/Cf DEL 23.12.2003 DELLA CORTE FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 13/Cf del 6 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DI SOCIETA’ DIVERSE DI SERIE B IN ORDINE AL QUESITO DEL PRESI- DENTE FEDERALE SULLA LEGITTIMITA’ DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DE- LIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCERNENTE I CRITERI DI RIPAR- TIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI ALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVIVI COL LETTIVI, DI CUI AL COM. UFF. N. 11/Cf DEL 23.12.2003 DELLA CORTE FEDERALE In data 4 giugno 2003 il Presidente Federale sottoponeva a questa Corte il quesito circa la legittimità della disposizione di cui all’articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti nonché della deliberazione dell’Assemblea di tale Lega in data 19 marzo 1999 in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi. Il quesito traeva origine da una richiesta di parere interpretativo su tali disposizioni formulato a propria volta dalla società Bologna F.C. 1909. Il successivo 23 dicembre, veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 11/Cf che racchiudeva il parere espresso da questa Corte. In esso si affermava che la disposizione di cui alloarticolo 46 citato deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta a decorrere dal 1° luglio 2004 e che, fermo il principio mutualistico, l’accordo tra le società appartenenti alla Lega deve essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità. Il parere veniva reso alla luce del criterio di ragionevolezza, in quanto capace di individuare una possibile eccessiva onerosità sopravvenuta, e cioè una notevole alterazione del rapporto originariamente previsto, che nella fattispecie veniva ritenuta sussistente, a seguito dello stravolgimento, ricavabile dai dati forniti, dei parametri originari in materia di ripartizione dei c.d. “diritti televisivi” e di connessi obblighi contributivi a carico delle società di Serie A. A questa stregua, e nella prospettiva della vincolatività dell’accordo negoziale stipulato nel marzo 1999 fino al termine della corrente stagione sportiva, la Corte esprimeva al Presidente Federale il parere che ricorressero le condizioni per la riduzione ad equità, ad opera degli originari contraenti ed ai sensi dell’art.1467 ultimo comma cod. civ., delle condizioni dell’accordo Con atto congiunto del 20 gennaio 2004, venti società di Serie B chiedevano al Presidente Federale di rappresentare a questa Corte “l’opportunità di procedere all’annullamento della decisione de qua in sede di autotutela interna” nel presupposto dell’illegittimità (per incompetenza, violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione di legge) della “decisione” stessa, che era, comunque, intenzione delle società ricorrenti impugnare nelle “sedi giudiziarie ordinarie”. Con nota del successivo 27 gennaio, il Presidente Federale trasmetteva l’atto in questione a questa Corte “per quanto di competenza”. Ciò premesso, la Corte osserva che la fondamentale questione da affrontare, ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità dell’invocato esercizio del potere di autotutela, riguarda la definizione della natura dell’atto posto in essere dalla Corte stessa. Ora, è agevole rilevare, sia in base alla lettera del comunicato ufficiale che alla luce delle competenze fissate dall’art. 32 dello Statuto Federale, che l’atto in questione era un parere interpretativo. Ciò risulta espressamente dal relativo dispositivo (“la Corte esprime il parere…..”). E’ del tutto conseguenziale trarre da questa qualificazione la conclusione che difettasse nell’atto stesso qualsiasi contrassegno di decisorietà, in quanto non decideva di controversie né disponeva autoritativamente di altrui posizioni giuridiche; esso si limitava ad esprimere un’argomentata valutazio ne tecnico-ermeneutica relativa ad una complessa fattispecie giuridica. Ora, anche a voler considerare in ipotesi ammissibile, in relazione a questa tipologia di atti, l’esercizio del potere di autotutela, è da rilevare che non ricorrono nella fattispecie ragioni che possano legittimare l’intervento postulato dalle ricorrenti. Ed infatti, la Corte ritiene che non sussista nessuno dei vizi denunciati. Non quello di incompetenza, essendo stato dalla Corte utilizzato lo strumento interpretativo espressamente conferitole dalle norme statutarie (art. 32). Non quello della violazione del contraddittorio, proprio perché l’atto si inseriva in un procedimento non destinato a concludersi con una pronuncia a contenuto decisorio, sicchè non è ravvisabile l’esigenza di audizione delle parti potenzialmente interessate (senza considerare, in ogni caso, che l’organo rappresentativo della Lega ha depositato una articolata difesa scritta a sostegno della tesi delle odierne ricorrenti, e cioè della perdurante validità ed efficacia dell’ accordo del marzo 1999 ). Non vi sono, infine, nel parere reso da questa Corte profili di violazione di legge, come si può arguire dall’esatto inquadramento della fattispecie all’interno dello schema dell’art. 1467 del cod. civ. e dei relativi rimedi per le sopravvenienze capaci di turbare l’originario equilibrio contrattuale. Non si ravvisano, quindi, né sono state prospettate, utili ragioni per indurre la Corte a modificare il proprio orientamento ed a pervenire a conclusioni di diritto diverse rispetto a quelle adottate nel precedente parere e riassuntivamente enunciate nella parte espositiva. Tenuto conto del concorso di queste considerazioni, la Corte è dell’avviso che non vi sia luogo a provvedere. P.Q.M. la Corte esprime l’avviso che non vi sia luogo a provvedere relativamente all’istanza del 20 gennaio 2004 di venti Società di Serie B.
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