F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 14/Cf riunione del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRA- ZIA DEL CALCIATORE POTENZA ANTONIO, RICHIEDENTE, IN PARTICOLARE, LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE ALL PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 14/Cf riunione del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRA-
ZIA DEL CALCIATORE POTENZA ANTONIO, RICHIEDENTE, IN PARTICOLARE,
LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE ALL PERMANENZA IN
QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
La Corte federale:
- vista la richiesta del Presidente Federale di parere in merito all’istanza del calciatore Potenza Anto
nio, tendente ad ottenere un provvedimento di “…grazia ed, in particolare, la revoca del provvedi-
mento di preclusione definitiva….” in relazione alla sanzione della squalifica per anni 5, fino al 19
ottobre 2004, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi ran-
go o categoria della F.I.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia,
di cui al Com. Uff. n. 11 del 21.10.1999;
- rilevato che la proposta di preclusione è stata dichiarata dal Presidente Federale e pubblicata sul
Com. Uff. n. 166/A del 15 maggio 2003;
- osservato che, come è noto, il provvedimento di preclusione può formare oggetto di istanza di ria -
bilitazione, decorsi sei anni dalla proposta e quando concorrano le condizioni prescritte dall’art.
19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che le suindicate condizioni, allo stato, non sussistono;
esprime parere sfavorevole alla concessione dell’invocato beneficio.
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