F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 14/Cf riunione del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRA- ZIA DELL’A.C. MARTINA IN RELAZIONE ALLE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 E DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA 2003/2004, INFLITTEGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFES- SIONISTI SERIE C PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIO- NATO DI SERIE C1, GIULIANOVA/MARTINA DEL 31 AGOSTO 2003
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 14/Cf riunione del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRA-
ZIA DELL’A.C. MARTINA IN RELAZIONE ALLE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 E DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA
2003/2004, INFLITTEGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFES-
SIONISTI SERIE C PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIO-
NATO DI SERIE C1, GIULIANOVA/MARTINA DEL 31 AGOSTO 2003
L’A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in
sede di allargamento del medesimo Campionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del
Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.2003) e proponeva ricorso innanzi al TAR
del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuova
conformazione del Campionato di Serie B.
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancata
partecipazione dell’A.C. Martina alla gara del 31 agosto 2003, comminava, ai sensi dell’art. 53,
commi 2 e 7, delle N.O.I.F., le seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b)
penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00 (Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre 2003).
Tale decisione, impugnata dall’A.C. Martina, è stata confermata dalla competente Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre 2003.
Successivamente, l’A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del
Lazio e, con nota dell’8 gennaio 2004, chiedeva al Presidente Federale di “adottare un
provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e del punto di penaliz-zazione.”.
Il Presidente Federale ha chiesto sull’argomento il parere della Corte federale.
Osserva la Corte che la richiesta dell’A.C. Martina va interpretata come istanza di grazia.
Nella specie non è però applicabile l’istituto della grazia di cui all’art. 20 del Codice di
giustizia sportiva, in quanto esso – per la formulazione dell’anzidetta disposizione e per come è
stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali
la squalifica e l’inibizione.
P.Q.M.
esprime parere sfavorevole alla concessione dell’invocato beneficio.
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