F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA La Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell’obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi com- petenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo di- nanzi al Giudice Sportivo; quest’ultimo può procedere anche d’ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all’esame della regolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissio- ne Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimen- to di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L’impugnazione alla Commissione Disciplinare può es- sere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all’impugnazione sorga solo per effetto della de cisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate inammissibili.
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