F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E
42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A
QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI-
VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che:
1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale
Dilettanti, dell’obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi com-
petenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo di-
nanzi al Giudice Sportivo; quest’ultimo può procedere anche d’ufficio, disponendo la modifica,
in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo;
2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all’esame della regolarità delle gare della Lega
Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissio-
ne Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimen-
to di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L’impugnazione alla Commissione Disciplinare può es-
sere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all’impugnazione sorga solo per effetto della de
cisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate
inammissibili.
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