F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA Con nota del 4 febbraio 2004, il Segretario federale chiedeva a questa Corte di procedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell’interpretazio- ne normativa sollecitata con i quesiti posti dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria. Tali quesiti, che traevano origine da uno specifico caso sottoposto all’esame della stessa Commissione Disciplinare e che richiamavano la giurisprudenza della C.A.F., sono così riassumibili: 1) se il Giudice Sportivo possa, anche d’ufficio, disporre la modifica del risultato conseguito in campo, nel caso di mancata osservanza da parte di società iscritta al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti dell’obbligo imposto dagli organi competenti di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, almeno due calciatori fuori quota; 2) se, a quali condizioni e da parte di chi possa impugnarsi il provvedimento del Giudice Sportivo che abbia deciso della regolarità della gara nell’ipotesi in questione. Al primo quesito è agevole rispondere che, in applicazione dell’art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva sulle infrazioni riguardanti l’attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali che in primo grado adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione della norma porta a concludere che il giudice di primo grado ben può anche d’ufficio (e cioè per la semplice circostanza che gli siano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la commissione di infrazioni rilevanti) adottare i provvedimenti di propria competenza. Tra essi va certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall’art. 42, comma 2, lett. a) dello stesso Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove ne ricorrano le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di schieramento di calciatori fuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza. E’ necessario aggiungere, anche ai fini della risposta all’ulteriore quesito, che la competenza del Giudice Sportivo ad intervenire in forma modificativa del risultato acquisito sul campo può essere esercitata, in base alla medesima disposizione di cui all’art. 42, comma , lett. a) citato, anche su impugnativa di chi vi sia legittimato in forza della titolarità del relativo interesse, la quale impugnativa proprio al Giudice Sportivo (e non alla Commissione Disciplinare) deve essre proposta. Relativamente al secondo articolato quesito la Corte osserva quanto segue. La regola generale vigente nel sistema federale delle impugnazioni è, conformemente al diritto comune, che la relativa facoltà spetti solo a coloro che nel precedente grado di giudizio abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale o sostanziale: quest’ultima ipotesi si verifica nel caso in cui un soggetto, pur non avendo potuto prendere formalmente parte al procedimento (essendo normativamente escluso il contraddittorio davanti al Giudice Sportivo), ne abbia comunque promosso l’avvio con richiesta, denuncia, reclamo od altro atto idoneo. Corollario del principio è che, come anche affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., l’impugnazione contro i provvedimenti decisori del Giudice Sportivo in materia di regolare svolgimento delle gare presuppone necessariamente, ai fini della sua ammissibilità, che essa venga proposta da chi già in primo grado ne abbia lamentato davanti lo stesso giudice la irregolarità. V’è, però, da aggiungere che tale regola può soffrire eccezione nell’ipotesi in cui l’interesse all’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo nasca solo per effetto di essa e non anteriormente, sicché non poteva logicamente concepirsi il promuovimento del procedimento di primo grado. E’ il caso, ad esempio, della squadra vittoriosa sul campo, che veda modificato dal Giudice Sportivo il risultato acquisito e che, quindi, divenga solo a seguito della decisione di primo.3 grado titolare dell’interesse all’impugnazione. Anche in questo caso deve riconoscersi la facoltà di impugnazione alle società che versino in tale condizione di sopravvenuto interesse alla relativa proposizione. In questi sensi si rende il parere interpretativo richiesto. P.Q.M. la Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell’obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi com- petenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo di- nanzi al Giudice Sportivo; quest’ultimo può procedere anche d’ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all’esame della regolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissio- ne Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimen- to di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L’impugnazione alla Commissione Disciplinare può es- sere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all’impugnazione sorga solo per effetto della de cisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate inammissibili.
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