F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI- VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E
42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A
QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTI-
VO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA
Con nota del 4 febbraio 2004, il Segretario federale chiedeva a questa Corte di procedere
d’ufficio, ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell’interpretazio-
ne normativa sollecitata con i quesiti posti dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria. Tali quesiti, che traevano origine da uno specifico caso sottoposto all’esame
della stessa Commissione Disciplinare e che richiamavano la giurisprudenza della C.A.F., sono così
riassumibili:
1) se il Giudice Sportivo possa, anche d’ufficio, disporre la modifica del risultato conseguito in
campo, nel caso di mancata osservanza da parte di società iscritta al Campionato della Lega
Nazionale Dilettanti dell’obbligo imposto dagli organi competenti di impiegare, sin dall’inizio e per
l’intera durata della gara, almeno due calciatori fuori quota;
2) se, a quali condizioni e da parte di chi possa impugnarsi il provvedimento del Giudice Sportivo
che abbia deciso della regolarità della gara nell’ipotesi in questione.
Al primo quesito è agevole rispondere che, in applicazione dell’art. 40 del Codice di
Giustizia Sportiva sulle infrazioni riguardanti l’attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i
Comitati Regionali, Provinciali e Locali che in primo grado adotta le sue decisioni senza
contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione della norma porta a
concludere che il giudice di primo grado ben può anche d’ufficio (e cioè per la semplice
circostanza che gli siano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la
commissione di infrazioni rilevanti) adottare i provvedimenti di propria competenza. Tra essi va
certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall’art. 42, comma 2, lett. a) dello stesso
Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove ne ricorrano
le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di
schieramento di calciatori fuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall’art. 34 bis
delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza.
E’ necessario aggiungere, anche ai fini della risposta all’ulteriore quesito, che la competenza
del Giudice Sportivo ad intervenire in forma modificativa del risultato acquisito sul campo può
essere esercitata, in base alla medesima disposizione di cui all’art. 42, comma , lett. a) citato, anche
su impugnativa di chi vi sia legittimato in forza della titolarità del relativo interesse, la quale
impugnativa proprio al Giudice Sportivo (e non alla Commissione Disciplinare) deve essre
proposta.
Relativamente al secondo articolato quesito la Corte osserva quanto segue.
La regola generale vigente nel sistema federale delle impugnazioni è, conformemente al
diritto comune, che la relativa facoltà spetti solo a coloro che nel precedente grado di giudizio
abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale o sostanziale: quest’ultima ipotesi si verifica
nel caso in cui un soggetto, pur non avendo potuto prendere formalmente parte al procedimento
(essendo normativamente escluso il contraddittorio davanti al Giudice Sportivo), ne abbia
comunque promosso l’avvio con richiesta, denuncia, reclamo od altro atto idoneo.
Corollario del principio è che, come anche affermato dalla giurisprudenza della C.A.F.,
l’impugnazione contro i provvedimenti decisori del Giudice Sportivo in materia di regolare
svolgimento delle gare presuppone necessariamente, ai fini della sua ammissibilità, che essa venga
proposta da chi già in primo grado ne abbia lamentato davanti lo stesso giudice la irregolarità.
V’è, però, da aggiungere che tale regola può soffrire eccezione nell’ipotesi in cui l’interesse
all’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo nasca solo per effetto di essa e non
anteriormente, sicché non poteva logicamente concepirsi il promuovimento del procedimento di
primo grado. E’ il caso, ad esempio, della squadra vittoriosa sul campo, che veda modificato dal
Giudice Sportivo il risultato acquisito e che, quindi, divenga solo a seguito della decisione di primo.3
grado titolare dell’interesse all’impugnazione. Anche in questo caso deve riconoscersi la facoltà di
impugnazione alle società che versino in tale condizione di sopravvenuto interesse alla relativa
proposizione.
In questi sensi si rende il parere interpretativo richiesto.
P.Q.M.
la Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che:
1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale
Dilettanti, dell’obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi com-
petenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo di-
nanzi al Giudice Sportivo; quest’ultimo può procedere anche d’ufficio, disponendo la modifica,
in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo;
2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all’esame della regolarità delle gare della Lega
Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissio-
ne Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimen-
to di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L’impugnazione alla Commissione Disciplinare può es-
sere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all’impugnazione sorga solo per effetto della de
cisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate
inammissibili.
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