F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL’ISTANZA DELL’A.C. MARTINA DI COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1 2003/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.2003

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL’ISTANZA DELL’A.C. MARTINA DI COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1 2003/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.2003 L’A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimo Campionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del. Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.2003) e proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuova conformazione del Campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancata partecipazione dell’A.C. Martina alla gara del 31 agosto 2003, comminava, ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., le seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00 (Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre 2003). Tale determinazione, impugnata dall’A.C. Martina, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre 2003. Successivamente, l’A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell’8 gennaio 2004, chiedeva al Presidente Federale di “adottare un provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e del punto di penaliz-zazione”. Il Presidente Federale chiedeva sull’argomento il parere della Corte federale. La Corte, nella seduta del 5 febbraio 2004, esprimeva il parere che nella specie non è applicabile l’istituto della grazia di cui all’art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto esso – per la formulazione della anzidetta disposizione è per come essa è stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l’inibizione. Il Presidente Federale, con nota del 25 marzo 2004, premesso che il Consiglio Federale ha ritenuto di poter interpretare l’istanza della società Martina “come richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 30, comma 9, dello Statuto e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, una commutazione della sanzione del punto di penalizzazione in un'altra di specie diversa e meno grave”, quale l’ammenda o l’ammonizione con diffida, ha chiesto sulla richiesta il prescritto parere di questa Corte. Ciò posto, la Corte federale ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l’istituto della commutazione delle sanzioni, previsto dall’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Questo, infatti, può trovare applicazione allorché la norma sanzionatoria preveda, in alternativa, sanzioni di specie diversa e di varia gravità, mentre, allorché la sanzione è stabilita normativamente in maniera fissa – come avviene nel caso dell’art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. – la relativa previsione, come è vincolante per il giudice sportivo, così lo è per l’organo titolare del potere di clemenza. Ciò non senza osservare che un eventuale provvedimento di commutazione della sanzione di cui trattasi sarebbe tale da incidere sulla classifica del campionato in corso e quindi sulla posizione dei terzi, il che farebbe comunque sorgere dubbi sulla opportunità dell’adozione del provvedimento stesso. Non è applicabile, d’altro canto, il recente provvedimento di amnistia (di cui al C.U. 11 settembre 2003, n.75/A), e ciò sia per ragioni soggettive, in quanto ha per destinatari, i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati, mentre nella specie si tratta di una società, che per ragioni oggettive, perché ha ad oggetto unicamente le dichiarazioni lesive e le violazioni della clausola compromissoria. Né il provvedimento stesso è suscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica, atteso che, per la sua natura eccezionale, la portata di esso non può essere estesa a fattispecie ed a soggetti non espressamente previsti. Peraltro, considerato che la vicenda si colloca in un contesto verso il quale è stato già manifestato, con il richiamato provvedimento di amnistia, uno spirito di conciliazione e di clemenza, vedrà il Consiglio Federale se estendere, in via generale ed astratta, il provvedimento stesso anche a fattispecie del genere di quella sottoposta all’esame della Corte. P.Q.M. La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it