F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVIL- LA, AVVERSO LA DECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELE- GATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRES- SO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVIL- LA, AVVERSO LA DECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELE- GATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRES- SO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PREMESSO Il sig. Francesco Cupparo, nato il 3 marzo 1956, Presidente del F.C. Francavilla di Latronico (Potenza), ricorre alla Corte federale lamentando di essere stato dichiarato decaduto dalla carica di delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata. Ad avviso del Cupparo, la dichiarazione. di decadenza si fonderebbe sull’erroneo presupposto della presenza di precedente sanzione disciplinare, consistente nell’inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 31 dicembre 2000, con la conseguente incompatibilità di cui all’articolo 26, comma 1, dello Statuto federale. L’equivoco sarebbe dovuto ad omonimia con altro Francesco Cupparo, nato il 17 agosto 1966, consigliere della medesima società. L’istante contesta, quindi, la sussistenza dell’incompatibilità addebitatagli e chiede che sia annullata la decisione del 27 aprile 2004 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. CONSIDERATO 1. Va preliminarmente definito l’ambito dei poteri di questa Corte con riferimento al “ricorso” presentato dal sig. Cupparo. La Corte federale non costituisce un ulteriore grado di ricorso in relazione ai rimedi già esistenti nell’ordinamento sportivo. Essa garantisce, infatti, i diritti fondamentali, che non troverebbero all’interno dell’ordinamento sportivo altra efficace tutela e per la cui salvaguardia non resterebbe all’interessato che il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Il predetto carattere della giurisdizione della Corte federale esclude, pertanto, che in questa sede possa essere disposto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. in data 27 aprile 2004. Non appare, peraltro, discutibile che è fondamentale per l’ordinamento sportivo il diritto vantato dai soggetti dell’ordinamento medesimo al riconoscimento di qualità soggettive loro spettanti od il ius ad officium relativamente alle cariche ricoperte. Si tratta di diritti che mantengono la loro consistenza anche a seguito degli atti che li contestino e rispetto ai quali la competenza della Corte consiste proprio nella tutela per il mezzo di pronunce accertative e dichiarative. 2. Nel merito poi la sussistenza dell’omonimia risulta confermata dagli atti. Tant’è che, come sottolinea l’interessato, nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. dell’1.03.2000, n. 32, l’inibizione a suo tempo dichiarata nei suoi confronti è stata annullata dallo stesso Comitato Regionale. Per l’effetto non sussiste oggettivamente alcuna incompatibilità a suo carico derivante dalla riferita vicenda disciplinare. P. Q. M. la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di dele gato assembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it