F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E 25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003, E RELATIVI ACCESSORI, ALL’ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E 25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003, E RELATIVI ACCESSORI, ALL’ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO Con ricorso proposto in data 2 dicembre 2003 l’Unione Sportiva Avellino SpA adiva la Corte Federale chiedendo alla stessa di “sospendere le delibere del Collegio Arbitrale (rese in data 21 giugno 2003 e 25 luglio 2003) e quindi definitivamente deliberare l’annullamento delle impugnate delibere del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C”. Nel proporre il ricorso l’U.S. Avellino prendeva le mosse dal dettato dell’articolo 22, comma 3, del Codice di giustizia sportiva che recita: “la Corte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti la tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Ritiene, infatti, la società ricorrente che i due lodi arbitrali oggi impugnati siano affetti da gravi vizi e che gli stessi non possano trovare, nell’ambito dell’ordinamento federale, altro specifico istituto per far valere dette doglianze. Avverso il ricorso resiste il signor Massimo Ficcadenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ferrari e Vittorio Rigo. Alla riunione della Corte Federale del 31 marzo 2004 è presente, per il Ficcadenti, l’Avv. Vittorio Rigo che conclude per l’inammissibilità del ricorso proposto. Alla luce delle sopra richiamate doglianze e delle ricordate difese, la Corte Federale rileva che, al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso è necessario muovere dal precetto normativo contenuto nel terzo comma dell’articolo 22 del Codice di giustizia sportiva, sopra riportato. Nel caso di specie, pur essendo in presenza di diritti che, in senso lato, possono essere definiti fondamentali in quanto di natura patrimoniale connessa al rapporto di lavoro, è necessario osservare che di detti diritti (che sono pur sempre disponibili) è stata fatta disposizione con la sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di tesseramento del tecnico sig. Ficcadenti. Pertanto, una volta intrapresa la via della tutela arbitrale (anche in base al disposto dell’art. 27, comma 1, dello Statuto Federale), è in quella sede che debbono essere esperiti i rimedi che l’ordinamento consente, sia in relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell’art. 831 del codice di rito, sia adendo, a norma del terzo comma dell’art. 27 dello Statuto Federale, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport istituita presso il CONI..13 Tale ultima istituzione risulta rafforzata, nei suoi poteri di organismo di tutela relativo all’intero diritto sportivo, dal dettato della legge n. 280 del 2003 che, con l’art. 3, assegna alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo ed è, pertanto, idonea a fornire la garanzia di tutela di cui erroneamente, con il ricorso a questa Corte, si lamenta la carenza. Alla luce di quanto sopra la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo, altresì, l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it