F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI ISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E’ STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL’IMPEDIMEN- TO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SO- SPENSIONE DALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DAL- LA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DELL’ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE
DELLA SEZIONE AIA DI ISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004
DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E’ STATO DISPOSTO IL
COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL’IMPEDIMEN-
TO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SO-
SPENSIONE DALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DAL-
LA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIA
Con ricorso in data 16 gennaio 2004 l’arbitro benemerito Vito Garofalo, Vice-Presidente
della Sezione A.I.A. di Isernia, adiva questa Corte , ex artt. 32, comma 5, dello Statuto Federale e
36, comma 5, del Regolamento A.I.A., lamentando la lesione di un proprio diritto fondamentale
personale, non tutelabile in alcuna sede nell’ordinamento federale, conseguente al provvedimento
del Presidente Nazionale dell’A.I.A. del 13 gennaio 2004 con il quale la richiamata Sezione era
stata commissariata a seguito dell’insorto impedimento del Presidente della stessa, colpito da un
provvedimento disciplinare a lungo termine (mesi 18 di sospensione dall’attività connessa alla
carica).
Il ricorrente argomenta che la gestione commissariale è stata illegittimamente disposta in
quanto, per espressa previsione regolamentare (art. 21, comma 9, Regolamento A.I.A.), in caso di
assenza o impedimento, “anche per effetto di provvedimento disciplinare”, il Presidente di sezione
è sostituito dal Vice-Presidente fino al termine della gestione sportiva in corso.
Resiste, con memoria, il Presidente Nazionale dell’A.I.A., deducendo preliminarmente il
difetto di giurisdizione e/o di competenza di questa Corte, in quanto quello del quale il ricorrente ha
chiesto la tutela, ex art. 32 dello Statuto, non può ritenersi diritto fondamentale non tutelabile in
alcuna sede nell’ambito dell’ordinamento federale e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso,
argomentando che la Sezione di Isernia, in esito ai fatti dei quali era stato partecipe anche il
Garofalo, che avevano poi portato all’irrogazione della grave sanzione disciplinare a carico del
Presidente, non poteva che essere gestita da un Commissario estraneo all’ambiente, fino.
all’indizione delle elezioni nei termini previsti dalla vigente normativa, per assicurare, medio
tempore, il regolare svolgimento dell’attività tecnica, associativa ed amministrativa.
Sentite le parti, la Corte rileva innanzitutto l’infondatezza della eccezione di difetto di
giurisdizione e/o di competenza.
Non v’è dubbio, invero, che, secondo la normativa vigente, in caso di impedimento del
Presidente di Sezione, anche per effetto di provvedimento disciplinare (come è nel caso di specie),
le funzioni dello stesso debbano essere assunte dal Vice-Presidente. Pertanto il Garofalo, quale
Vice-Presidente della Sezione, deve ritenersi titolare di un diritto personale fondamentale (quello
all’acquisizione ed all’esercizio di una funzione secondo le previsioni normative interne
dell’organizzazione arbitrale), la cui lesione – costituita astrattamente dal commissariamento della
Sezione – non trova tutela nell’ordinamento federale, se non dinanzi a questa Corte.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto in quanto difetta, nel provvedimento impugnato, la
motivazione in ordine alla necessità di pervenire – nonostante la previsione di cui all’art. 21,
comma 9, del Regolamento A.I.A. – al commissariamento della Sezione.
Il vigente regolamento (art. 13, comma 6, lett. s/) consente che le Sezioni possano essere
commissariate dal Comitato Nazionale A.I.A. (nel caso di specie il provvedimento è stato adottato
dal Presidente, ex art. 10, comma 4, lett. q), poi ratificato dal Comitato Nazionale) “per imprevedi-bili
e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva”, ma alla ricorrenza di eventi di tal
specie – seppur verificatisi – nel provvedimento presidenziale impugnato non v’è riferimento
alcuno e non può risultare sufficiente, per assolvere al necessario obbligo di motivazione, il
generico richiamo alla necessità di garantire continuità di svolgimento dell’attività tecnica,
associativa ed amministrativa della Sezione.
P.Q.M.
la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’arbitro benemerito Garofalo
Vito, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
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