F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI- VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16
BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI-
VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM
MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO
La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente
Federale, rilevato il difetto di coordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in
particolare dell’art. 16, con quelle del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, rilevando comunque la
persistente antigiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lo stesso sulla base degli
artt. 1 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.
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