F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI- VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI- VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO PREMESSA Il Procuratore Federale, con provvedimento del 14.5.2003, ha deferito alla Commissione Di sciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Maurizio Zamparini, Presidente dell’U.S. Città di Palermo, l’U.S. Città di Palermo, Franco Dal Cin, Amministratore Unico dell’A.C. Venezia 1907 e l’A.C. Venezia 1907, per rispondere, tra gli altri, lo Zamparini, della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 16 bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due Società di capitali esercenti l’attività calcistica a livello professionistico militan- ti nello stesso campionato. Sulla base di quanto emerso dalla relazione dell’Ufficio Indagini del 10.3.2003, il Vice Procu- ratore Federale, nella riunione della Commissione Disciplinare del 10.7.2003, ha concluso per la affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per le irrogazioni delle seguenti sanzioni: - allo Zamparini, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricopri- re cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di un anno, ex art. 16 bis delle N.O.I.F.; - all’U.S. Città di Palermo, quella dell’ammenda di € 20.000,00, ex art. 16 bis, delle N.O.I.F.; - al Dal Cin, quella dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di sei mesi, ex art. 1, com- ma 1, C.G.S.; - all’A.C. Venezia 1907, quella dell’ammenda di € 10.000,00, ex art. 2, comma 4, C.G.S.. La Commissione Disciplinare ha rilevato che l’atto di deferimento attiene all’illecito ammini strativo di cui all’art. 16 bis delle N.O.I.F. e che “tale norma, al comma 2 lett. b), prevede come san- zione irrogabile “a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita del la qualità di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 9 C.G.S.”. Rileva, altresì che, poiché l’art. 9 del vigente Codice di Giustizia Sportiva riguarda fattispecie del tutto diverse da quella in esame, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell’art. 16 bis vada correttamente riferito, invece, all’art. 14 del citato Codice che, in sostituzione del “vecchio” art. 9, disciplina le “sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”. Rileva, inoltre, che “tra le sanzioni ivi previste non è più contemplata la perdita temporanea della qualità di socio della società (di cui al previgente art. 9).” La Commissione Disciplinare, pertanto, ritiene che si sia in “presenza di una lacuna normativa per l’individuazione della sanzione applicabile nella fattispecie di illecito in oggetto del presente defe rimento non potendo ipotizzarsi una sorta di ultrattività del precedente art.9 C.G.S., in palese con- traddizione con l’intento del legislatore sportivo di abolire detta sanzione dal novero di quelle irroga- bili nei confronti di dirigenti, soci e tesserati.” Osserva, infine, che “né d’altro canto può ritenersi che la sanzione applicabile alla fattispecie sia quella dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a a rappresentare le società in ambito federale così come richiesto dalla Procura Federale” considerata “l’evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all’art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quella di cui all’art. 14 comma 1 lett. e) dell’attuale C.G.S. (già lett. e) del “vec- chio” art. 9).” CONSIDERAZIONI 1. Appare condivisibile l’osservazione della Commissione Disciplinare relativa alla circostanza che il richiamo dell’art. 16 bis, comma 2, lett. b) delle N.O.I.F. vada (correttamente) riferito all’art. 14 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che, in sostituzione del precedente art. 9 disciplina le “san zioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”, e la conseguente sottolineatura che tra le sanzioni previste dal citato art. 14 non è più contemplata la perdita temporanea della qualità di so- cio della società (di cui al previgente art. 9); 2. Desta perplessità, invece, l’affermazione della Commissione Disciplinare che non possa ritenersi applicabile alla fattispecie la sanzione “dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale”, così come richiesto dal- la Procura Federale, “considerata l’evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all’art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quelle di cui all’art.14 comma 1 lett.e) del- l’attuale C.G.S. (già lett. e) del vecchio art. 9).” 3. Si ritiene, tuttavia, che più che una “lacuna normativa” si sia in presenza di un mancato coordina- mento della norma di cui all’ art. 16 delle N.O.I.F. con le vigenti norme del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, in attesa che a ciò si provveda, occorre, nel caso di specie, individuare la sanzione applicabile in base alla normativa vigente, non potendosi ipotizzare una “ultrattività” del previgente art. 9 C.G.S.. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che, allo stato dell’attuale formula zione del testo normativo, il comportamento antigiuridico denunciato dal Procuratore Federale ricada comunque sotto l’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e sia perseguibile con le sanzioni previste dallo art. 14 del medesimo Codice. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, rilevato il difetto di coordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare dell’art. 16, con quelle del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, constatando, comunque, la persistente antigiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lo stesso sulla base degli artt. 1 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.
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