F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI- VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16
BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI-
VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM
MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO
PREMESSA
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 14.5.2003, ha deferito alla Commissione Di
sciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Maurizio Zamparini, Presidente dell’U.S. Città di
Palermo, l’U.S. Città di Palermo, Franco Dal Cin, Amministratore Unico dell’A.C. Venezia 1907 e
l’A.C. Venezia 1907, per rispondere, tra gli altri, lo Zamparini, della violazione dell’art.1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 16 bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente
partecipazioni in due Società di capitali esercenti l’attività calcistica a livello professionistico militan-
ti nello stesso campionato.
Sulla base di quanto emerso dalla relazione dell’Ufficio Indagini del 10.3.2003, il Vice Procu-
ratore Federale, nella riunione della Commissione Disciplinare del 10.7.2003, ha concluso per la
affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per le irrogazioni delle seguenti sanzioni:
- allo Zamparini, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricopri-
re cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di un anno, ex art.
16 bis delle N.O.I.F.;
- all’U.S. Città di Palermo, quella dell’ammenda di € 20.000,00, ex art. 16 bis, delle N.O.I.F.;
- al Dal Cin, quella dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche
federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di sei mesi, ex art. 1, com-
ma 1, C.G.S.;
- all’A.C. Venezia 1907, quella dell’ammenda di € 10.000,00, ex art. 2, comma 4, C.G.S..
La Commissione Disciplinare ha rilevato che l’atto di deferimento attiene all’illecito ammini
strativo di cui all’art. 16 bis delle N.O.I.F. e che “tale norma, al comma 2 lett. b), prevede come san-
zione irrogabile “a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita del
la qualità di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 9 C.G.S.”.
Rileva, altresì che, poiché l’art. 9 del vigente Codice di Giustizia Sportiva riguarda fattispecie
del tutto diverse da quella in esame, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell’art. 16 bis vada
correttamente riferito, invece, all’art. 14 del citato Codice che, in sostituzione del “vecchio” art. 9,
disciplina le “sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”.
Rileva, inoltre, che “tra le sanzioni ivi previste non è più contemplata la perdita temporanea
della qualità di socio della società (di cui al previgente art. 9).”
La Commissione Disciplinare, pertanto, ritiene che si sia in “presenza di una lacuna normativa
per l’individuazione della sanzione applicabile nella fattispecie di illecito in oggetto del presente defe
rimento non potendo ipotizzarsi una sorta di ultrattività del precedente art.9 C.G.S., in palese con-
traddizione con l’intento del legislatore sportivo di abolire detta sanzione dal novero di quelle irroga-
bili nei confronti di dirigenti, soci e tesserati.”
Osserva, infine, che “né d’altro canto può ritenersi che la sanzione applicabile alla fattispecie
sia quella dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a
a rappresentare le società in ambito federale così come richiesto dalla Procura Federale” considerata
“l’evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all’art. 9 comma 1 lett. f) del
previgente C.G.S. e quella di cui all’art. 14 comma 1 lett. e) dell’attuale C.G.S. (già lett. e) del “vec-
chio” art. 9).”
CONSIDERAZIONI
1. Appare condivisibile l’osservazione della Commissione Disciplinare relativa alla circostanza che il
richiamo dell’art. 16 bis, comma 2, lett. b) delle N.O.I.F. vada (correttamente) riferito all’art. 14
del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che, in sostituzione del precedente art. 9 disciplina le “san
zioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”, e la conseguente sottolineatura che tra le
sanzioni previste dal citato art. 14 non è più contemplata la perdita temporanea della qualità di so-
cio della società (di cui al previgente art. 9);
2. Desta perplessità, invece, l’affermazione della Commissione Disciplinare che non possa ritenersi
applicabile alla fattispecie la sanzione “dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.
a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale”, così come richiesto dal-
la Procura Federale, “considerata l’evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione
di cui all’art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quelle di cui all’art.14 comma 1 lett.e) del-
l’attuale C.G.S. (già lett. e) del vecchio art. 9).”
3. Si ritiene, tuttavia, che più che una “lacuna normativa” si sia in presenza di un mancato coordina-
mento della norma di cui all’ art. 16 delle N.O.I.F. con le vigenti norme del Codice di Giustizia
Sportiva.
Pertanto, in attesa che a ciò si provveda, occorre, nel caso di specie, individuare la sanzione
applicabile in base alla normativa vigente, non potendosi ipotizzare una “ultrattività” del previgente
art. 9 C.G.S..
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che, allo stato dell’attuale formula
zione del testo normativo, il comportamento antigiuridico denunciato dal Procuratore Federale ricada
comunque sotto l’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e sia perseguibile con le sanzioni
previste dallo art. 14 del medesimo Codice.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale,
rilevato il difetto di coordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare
dell’art. 16, con quelle del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, constatando, comunque, la persistente
antigiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lo stesso sulla base degli artt. 1 e 14
del Codice di Giustizia Sportiva.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 22 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI- VA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AM MINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 16 BIS CITATO"