F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 4 agosto 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 21, 36 E 37 DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI MEM- BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON IL TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE PER ALTRA SOCIETA’ PROFESSIONISTICA, MILITANTE NEL ME- DESIMO CAMPIONATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 4 agosto 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.
21, 36 E 37 DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI MEM-
BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON IL TESSERAMENTO QUALE
CALCIATORE PER ALTRA SOCIETA’ PROFESSIONISTICA, MILITANTE NEL ME-
DESIMO CAMPIONATO
PREMESSO
Il Presidente della F.I.G.C. ha chiesto il parere della Corte federale sul quesito se
l’amministratore di una società, indipendentemente dall’affidamento allo stesso di responsabilità e
incarichi in ambito sportivo e dal ruolo attivo o non attivo svolto nella gestione sportiva della
società, possa essere tesserato quale calciatore per un’altra società associata alla stessa Lega.
Il quesito fa particolare riferimento al caso del calciatore Saadi Al Gadhafi, attualmente consigliere
di amministrazione della società Juventus F.C. S.p.A., calciatore che la società A.C. Perugia S.p.A.
ha chiesto di tesserare.
In proposito, risulta acquisito agli atti un parere dell’avv. Stefano Blasi, inoltrato al
Segretario della Lega Nazionale Professionisti. In detto parere si sostiene che il combinato disposto
degli articoli 21, 36 e 37 delle N.O.I.F. consentirebbe al calciatore Saadi Al Gadhafi di rivestire la
carica di amministratore della Juventus e, contemporaneamente, di tesserarsi come calciatore del
Perugia.
CONSIDERATO
L’articolo 21, comma 1, delle N.O.I.F. così recita: “Sono qualificati “dirigenti” delle società
gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’ atti-
vità sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”. Il comma 4 della stessa disposizione recita: “I dirigenti
delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di
dirigente o di collaboratore in altra società associata alla stessa Lega o che svolga attività nel Settore
Giovanile e Scolastico”.
Dalle disposizioni sopra menzionate emerge con chiarezza che il tesseramento quale calciato
re non può essere effettuato con riferimento a chi riveste la qualifica di dirigente. In tal senso si è
già espressa questa Corte federale con riferimento al caso “Mancini”, anche con riguardo al contem-
poraneo incarico, di responsabile tecnico e di dirigente, nella stessa società sportiva.
D’altra parte, il citato comma 1 dell’articolo 21 qualifica dirigenti gli amministratori delle
società, senza richiedere, in particolare, che essi rivestano specifici incarichi in ambito sportivo o che
assumano un ruolo attivo nella gestione della società. Ora, è amministratore di una società chi fa
parte dell’organo di amministrazione: “Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione” (disposizione confermata dall’art. 2380 bis c.c., nel
testo modificato dalla recente riforma del diritto societario).
Dunque, chi siede nel consiglio di amministrazione è amministratore, senza che occorra
effettuare altra indagine. E la qualificazione di “amministratore” comporta, per l’Ordinamento
sportivo, la attribuzione della qualifica di “dirigente” della società, con il conseguente regime di in-
compatibilità sopra richiamato.
Tale conclusione alla luce delle disposizioni dell’Ordinamento sportivo resta a maggior
ragione avvalorata in caso di svolgimento dei due ruoli sopra richiamati in distinte società, anche
dalla disciplina dell’Ordinamento generale.
L’articolo 2390 c.c., nel testo introdotto dalla recente riforma del diritto societario, così
recita: “Gli amministratori non possono …. esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di
terzi, salvo autorizzazione dell’assemblea”. Tale ultima autorizzazione è peraltro esclusa proprio
dalle norme dell’Ordinamento sportivo, rimanendo così confermato un preciso obbligo di trasparen-
za nei rapporti tra amministratori, società di appartenenza e Ordinamento sportivo.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale,
ritiene che non sia possibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di
amministrazione di altra società sportiva, associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello
stesso Campionato.
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