F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 20 agosto 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 20 AGOSTO 2003, PROTOCOL- LO 302.1, RELATIVA ALLA POSSIBILE RIAPERTURA DI UN TERMINE SCADUTO ED EVENTUALE INDICAZIONE DI UN NUOVO TERMINE DA SOSTITUIRE AL PRECE- DENTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 20 agosto 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 20 AGOSTO 2003, PROTOCOL-
LO 302.1, RELATIVA ALLA POSSIBILE RIAPERTURA DI UN TERMINE SCADUTO ED
EVENTUALE INDICAZIONE DI UN NUOVO TERMINE DA SOSTITUIRE AL PRECE-
DENTE
Alla luce di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A del 28 aprile 2003, relativo alle
“Disposizioni in ordine alla ammissione ai Campionati 2003/2004” le società Roma, Napoli, Spal e
Cosenza, tra altre società calcistiche, a seguito dei controlli di rito effettuati dalle Leghe di
appartenenza e dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio - CO.VI.SO.C.-, alla data del 22
luglio 2003 non risultarono in regola con la documentazione richiesta al punto III, lettere A e B, del
Comunicato Ufficiale in parola.
Fatto ricorso, nel termine perentorio del 24 luglio 2003, ore 19.00, nel successivo termine
perentorio del 28 luglio 2003, ore 19.00, le società Roma, Napoli, e Spal hanno provveduto a
regolarizzare la propria situazione con l’adempimento delle prescrizioni richieste dal Comunicato
151/A. La Società Cosenza ha, invece, depositato solo una parte della documentazione richiesta e ciò è
avvenuto dopo la scadenza di detto termine perentorio.
A seguito di indagini, promosse su segnalazione della F.I.G.C. ed effettuate dalla Magistratura
ordinaria e dagli Organi della giustizia sportiva, le fidejussioni presentate dalle società Roma, Napoli,
Spal e Cosenza (quest’ultima – come detto – tardiva) si sono rilevate irregolari e/o false. In relazione a
ciò l’Ufficio Indagini della Federazione ha effettuato approfondite verifiche il cui risultato è stato
consegnato in data 19 agosto 2003.
In base a quanto accertato dall’Ufficio Indagini, emerge che le fidejussioni in esame recano la
firma di un soggetto non abilitato ad impegnare la società che avrebbe rilasciato le medesime (anche se,
dal registro delle imprese, il soggetto che avrebbe firmato le fidejussioni, tale Signora Ruja, risultava
ancora amministratrice delegata della SBC); inoltre, la firma della Signora Ruja è stata disconosciuta
dalla medesima. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini, inoltre, è emerso che le società hanno seguito le
indicazioni e le formule proposte dalla Federazione, con il Comunicato Ufficiale n. 151/A, con il quale
è stato anche dettato lo schema di dette fidejussioni.
In data 7 agosto 2003, l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire esposto alla
Federcalcio, contestando la regolarità dell’iscrizione dell’ A.S. Roma S.p.A. al Campionato di calcio di
Serie A, per la stagione 2003/2004, adducendo la mancanza dei requisiti e della documentazione
necessaria per l’ammissione. Analoga contestazione veniva avanzata dal Catania nei confronti della
S.S. Napoli Calcio S.p.A., relativamente al Campionato di Serie B, stagione 2003/2004. In merito il
Catania, peraltro non chiarendo le ragioni della scelta di quel Foro alla luce del dettato della Legge
1034/71, ha proposto anche ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria-
Sezione staccata di Reggio Calabria.
Sulla base degli elementi appena esposti, il Presidente Federale ha richiesto, ai sensi
dell’articolo 22 C.G.S., parere in merito alla possibilità di riapertura dei termini in questione.
La Corte Federale, nel riconfermare, la piena autonomia dell’Ordinamento Sportivo ed in
particolare della Giustizia Sportiva, osserva quanto segue.
E’ principio pacifico che là dove un termine non sia stato incolpevolmente osservato, per
vicende del tutto estranee al soggetto a carico del quale quel termine era stato fissato, l’Organo che
originariamente lo aveva fissato ben può disporre la riapertura dello stesso, prevedendone uno
altrettanto congruo, secondo un proprio autonomo apprezzamento delle circostanze.
Per le considerazioni che precedono, la Corte Federale esprime il parere che, ove sia accertata
la sussistenza dei presupposti sopra specificati, possa configurarsi la possibilità di una riapertura dei ter
mini, consentendo alle società Roma, Napoli e Spal termine simmetricamente proporzionato, e
comunque non eccedente quello a suo tempo fissato con il Comunicato n. 151/A del 28 aprile 2003, per
regolarizzare la loro posizione, sostituendo le fidejussioni a suo tempo presentate con altre
effettivamente idonee a fornire le garanzie richieste.
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