F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CF del 27 aprile 2005 RICORSO DEL SIG. LISTA FEDERICO, ARBITRO DISMESSO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI RITIRO TESSERA NELLA STAGIONE 1992/1993, EX ARTT. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERA- LE E 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO IL MANCATO INSERIMENTO NEGLI ORGANICI DELL’A.I.A., PUR AVENDO SUPERATO UN CORSO ARBITRI NELLA STAGIONE 2001/2002, A CAUSA DI DETTO RITIRO TESSERA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CF del 27 aprile 2005 RICORSO DEL SIG. LISTA FEDERICO, ARBITRO DISMESSO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI RITIRO TESSERA NELLA STAGIONE 1992/1993, EX ARTT. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERA- LE E 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO IL MANCATO INSERIMENTO NEGLI ORGANICI DELL’A.I.A., PUR AVENDO SUPERATO UN CORSO ARBITRI NELLA STAGIONE 2001/2002, A CAUSA DI DETTO RITIRO TESSERA In data 27 dicembre 2004 il sig. Federico Lista ha proposto ricorso alla Corte federale per tutelare un suo “diritto fondamentale” asseritamente violato sotto due distinti profili: il primo derivante dalla lesione del diritto alla difesa nel corso del procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti ed il secondo derivante dalla disparità di trattamento discendente dall’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, che lo porrebbe su un piano di “disuguaglianza” rispetto a qualsiasi altro tesserato. Nelle premesse del ricorso il sig. Lista precisa di essere stato arbitro della F.I.G.C., associato alla Sezione A.I.A. di Agropoli (Salerno), presso la quale aveva sostenuto gli esami abilitativi nella stagione sportiva 1989/90; chiarisce, altresì, di avere svolto regolare attività per le successive stagioni sportive 1990/91 e 1991/92 e riferisce che nel corso della stagione sportiva 1992/93, avendo trovato lavoro nel Nord d’Italia, era rimasto assente a più riunioni tecniche, e per tale circostanza era stato instaurato, nei suoi confronti, un procedimento disciplinare, al termine del quale gli era stata comminata, in data 1° giugno 1993, la sanzione disciplinare del ritiro della tessera per essere risultato assente ingiustificato alle riunioni tecniche obbligatorie del 2/10/1992, 16/10/1992, 6/11/1992, 15/1/1993, 5/2/1993, 5/3/1993 e 2/4/1993. La procedura avviata dalla Commissione di Disciplina regionale A.I.A. - Campania e Molise, in data 16 aprile 1993, era stata instaurata a seguito della contestazione della violazione disciplinare, inviata con raccomandata a.r. al Lista, ricevuta in data 30 aprile 1993 da tale Marianna De Luca. In base a tale contestazione il Lista, con lettera scritta a mano e senza data, ma anteriore alla data del 1° giugno 1993 (giorno cui era stata rinviata la riunione della Commissione di Disciplina), aveva prodotto le sue controdeduzioni. Il Lista afferma, nel ricorso, di non aver mai avuto comunicazione del provvedimento disciplinare reso nei suoi confronti al termine del procedimento; chiarisce, inoltre, che, nell’estate del 1993, provvide a rassegnare le dimissioni, ma le stesse non furono accolte, essendogli stato comunicato, solo verbalmente, di non essere più inserito negli elenchi degli arbitri. Peraltro, le dimissioni non sono mai state formalizzate per iscritto dal Lista. Successivamente, a distanza di circa dieci anni, essendo stato trasferito a Vibo Valentia, in qualità di agente di pubblica sicurezza, destinato al comando della Polizia Stradale, il Lista si era nuovamente iscritto al corso per arbitri presso la sezione di Vibo Valentia ed aveva superato gli esami di idoneità nel mese di aprile 2002. Nel mese di maggio 2002 il Lista fu convocato per essere reso edotto del fatto che egli non poteva essere inserito negli organici degli arbitri perché nei suoi confronti era stato adottato il provvedimento disciplinare di ritiro della tessera. Alla luce di queste premesse, il Lista lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di difendersi nel procedimento disciplinare e di non aver potuto impugnare il provvedimento sanzionatorio perché a lui non notificato. Il Lista deduce, pertanto, la violazione del diritto fondamentale alla difesa nel corso del procedimento disciplinare nei suoi confronti. All’udienza del 9 febbraio 2005, convocate le parti (il medesimo Lista e l’Associazione Italiana Arbitri), sono stati ascoltati l’avv. Domenico Bellantonio, del Foro di Roma, difensore del Lista, e l’a.f.q. Riccardo Gozzi, delegato del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. In tale udienza la Corte ha emesso ordinanza istruttoria con la quale ha invitato l’A.I.A. a produrre la prova della comunicazione del provvedimento disciplinare comminato al Lista nel 1993 e la copia della eventuale lettera di dimissioni del Lista stesso. Detta ordinanza è stata pubblicata il successivo 10 febbraio 2005 ed inviata all’A.I.A.; in data 21 febbraio 2005 il Segretario dell’Associazione Italiana Arbitri ha trasmesso copia della lettera della Commissione di Disciplina regionale dell’A.I.A. Campania e Molise di notifica della delibera a chiusura del pro cedimento disciplinare nei confronti del Lista e del precedente atto di deferimento; comunicando, altresì, “che non esiste agli atti alcuna lettera di dimissioni del sig. Lista Federico”. In allegato alla documentazione fornita, unitamente alla dichiarazione del 21 febbraio 2005, sono stati rinvenuti gli atti del procedimento disciplinare, compresi la contestazione e il pedissequo invito al Lista a provvedere alla propria difesa a firma del Presidente della Sezione di Agropoli dell’A.I.A.. A seguito di detta comunicazione, la Segretaria della Corte federale ha ulteriormente richiesto l’originale della ricevuta di ritorno delle comunicazioni fatte al Lista ed in data 3 marzo 2005 la Segreteria dell’A.I.A. ha prodotto l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata di trasmissione del provvedimento disciplinare, inviata al Lista 5 giugno 1993 e ricevuta il successivo giorno 10, presso l’indirizzo del Lista, dalla stessa Marianna De Luca, la quale aveva già ricevuto il 30 aprile 1993 la comunicazione della contestazione disciplinare. In data 8 marzo 2005, la Segreteria della Corte ha inviato al Lista, presso il suo nuovo indirizzo di Via Manzoni 5, in Vibo Valentia, copia della documentazione trasmessa dall’A.I.A.; detta raccomandata a.r. non è stata, però, ritirata dal Lista, come risulta in atti dalla certificazione di compiuta giacenza. In data 30 marzo 2005, è stato inviato al Lista ed all’A.I.A. un telegramma con il quale si è comunicata la data della nuova udienza della Corte federale per il giorno 7 aprile 2005. In tale udienza i rappresentanti delle parti hanno insistito sulle rispettive posizioni. Alla luce di quanto sopra, la Corte federale rileva quanto segue. A sostegno del ricorso alla Corte federale il Lista adduce di essere stato leso in un suo diritto fondamentale, quello di non aver potuto esercitare il diritto alla difesa, affermando di non aver avuto notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, e conclusosi con la decisione sanzionatoria intervenuta in data 1° giugno 1993. Va peraltro osservato che dalla documentazione prodotta dall’A.I.A. si evince chiara- mente come il Lista sia stato messo in condizione di esercitare il suo diritto alla difesa, avendo avuto notizia sia della instaurazione del procedimento disciplinare (nel corso del quale si era anche difeso) che del provvedimento sanzionatorio, regolarmente comunicatogli, che egli non aveva ritenuto di impugnare con le modalità e nei termini prescritti. Va richiamato, al riguardo, l’orientamento assolutamente costante, secondo il quale il procedimento di notificazione è validamente concluso quando esso produce, entrando nella sfera giuridica del destinatario, la “conoscibilità” dell’atto portato alla sua attenzione. Nel caso di specie, il Lista, pur essendo stato messo in condizioni di esercitare il suo diritto alla difesa, non ha, di fatto, attuato tale facoltà, lasciando che il provvedimento divenisse definitivo nei suoi confronti. Il ricorrente, pertanto, non può, a distanza di tempo, lamentare di non essere stato messo in condizioni di esercitare la sua difesa, in quanto egli era stato reso perfettamente edotto della sanzione disciplinare. Alla luce di quanto sopra, emerge che il Lista non può lamentare alcuna lesione di un suo “diritto fondamentale”. Con il secondo motivo di doglianza il Lista ha, in sostanza, nuovamente avanzato un profilo di censura già sollevato, in occasione dell’istanza di riabilitazione, innanzi alla stessa Corte federale e da questa deciso in data 5 febbraio 2004, con decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 14/Cf. In relazione a tale doglianza, con la quale il Lista rileva che nell’istituto della riabilitazione, previsto dall’art. 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, non è inclusa l’ipotesi del ritiro della tessera a carico degli arbitri, non può che ribadirsi quanto già affermato dalla Corte, e cioè che la lacuna in parola è colmabile, eventualmente, mediante un intervento normativo da parte dei competenti organi della Federazione per cui non può, allo stato della normativa, ravvisarsi alcuna violazione di un diritto fondamentale azionabile innanzi alla Corte federale. Alla luce di quanto sopra, il ricorso presentato dal sig. Federico Lista, in data 27 dicembre 2004, deve essere respinto e deve essere conseguentemente disposto l’incameramento della tassa. P.Q.M. la Corte federale respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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