F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CF del 27 giugno 2005 RICORSO DELL’ ALLENATORE MARCHESI ALBERICO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DELL’ASSEMBLEA DEGLI ALLENATORI PROFESSIONISTI DELL’8.11.2004 E DEL- L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’A.I.A.C. DEL 13.12.2004

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CF del 27 giugno 2005 RICORSO DELL’ ALLENATORE MARCHESI ALBERICO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DELL’ASSEMBLEA DEGLI ALLENATORI PROFESSIONISTI DELL’8.11.2004 E DEL- L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’A.I.A.C. DEL 13.12.2004 FATTO Con ricorso del 7 giugno 2005, accompagnato da una nota di chiarimento, l’allenatore Alberico Marchesi, nella sua qualità di presidente dell’A.I.A.C. di Roma, delegato dai tecnici all’Assemblea della F.I.G.C. e componente del Collegio Sindacale del Fondo di Garanzia in rappresentanza di A.I.C. ed A.I.A.C., adiva la Corte Federale ai sensi dell’articolo 32, comma 5, dello Statuto federale, nonché dell’articolo 22, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, chiedendo che venisse dichiarata, con effetto immediato, la nullità delle votazioni svoltesi nell’Assemblea elettiva degli allenatori professionisti, in data 8 novembre 2004, con la conseguente declaratoria di nullità dell’Assemblea generale tenutasi il successivo 13 dicembre 2004. In data 27 giugno 2005, avendone fatto espressa richiesta, il signor Alberico Marchesi veniva ascoltato dalla Corte federale ed in quella circostanza depositava una ulteriore nota difensiva e produceva copia del bimestrale “L’allenatore”, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2004, del quale segnalava alla Corte il contenuto dell’articolo riportato a pag. 14. DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Invero, gli articoli indicati dal ricorrente, vale a dire l’art. 32, comma 5, dello Statuto federale, che recita testualmente: “ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale”, nonché l’art. 22, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui: “la Corte federale può essere investita da ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale”, non possono trovare, nel caso di specie, applicazione poiché nell’ambito dell’Ordinamento federale sussiste, in virtù del dettato dell’art. 26 del Regolamento organico dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, la possibilità di adire il Collegio dei probiviri, che giudica “in prima ed unica istanza, con esclusiva competenza, sull’interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento e sulla validità delle assemblee e degli atti da esse compiuti”. Nel caso di specie il sig. Alberico Marchesi ha adito il Collegio dei probiviri ricevendone una decisione per lui non positiva, per cui non ricorrono le condizioni prescritte dalle suindicate disposizioni dello Statuto e del Codice, per adire la Corte federale. Per questi motivi, la Corte federale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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