F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA- LITA’ DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLEN- ZA 2003/2004
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it
RICORSO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5,
DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DECISIONI
ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA-
LITA’ DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLEN-
ZA 2003/2004
Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 6 maggio 2004, la Società Renato
Curi Angolana S.r.l. lamenta la lesione di “una posizione soggettiva di fondamentale importanza,
quale il diritto al conseguimento del titolo sportivo di ammissione al Campionato Nazionale di Serie
D, secondo le norme e le modalità previste dagli specifici regolamenti emessi dai competenti organi
federali, con la concomitante mancanza di sistemi di verifica e di tutela tali da poter valutare ed
eventualmente impedire la reclamata lesione”. Detto ricorso è stato successivamente integrato con
una memoria depositata in data 8 luglio 2004.
Non è necessario, nella specie, affrontare la questione della titolarità, da parte della Società
ricorrente, di uno di quei diritti fondamentali, per la cui tutela, dallo Statuto federale e dal Codice di
giustizia sportiva, è consentito il ricorso alla Corte Federale. E’ infatti, sufficiente rilevare, per
affermare la inammissibilità del ricorso proposto, che l’ordinamento federale assicura, in relazione
alla doglianza lamentata dalla Società ricorrente, uno specifico mezzo di gravame.
Invero, nel caso in esame, il provvedimento asserito come lesivo dalla Renato Curi
Angolana S.r.l. andava impugnato innanzi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a
norma dell’art. 11, lettera q), del Regolamento della medesima Lega.
Alla luce di tale assorbente considerazione, il ricorso proposto dalla Società Renato Curi
Angolana S r.l. deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dalla società Renato Curi
Angolana di Città Sant’Angelo (Pescara), lo dichiara inammissibile e dispone l’incameramento
della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA- LITA’ DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLEN- ZA 2003/2004"