F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ISERNIA, AVVERSO LA DELIBERA N. 5 DEL 2.04.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A., CON LA QUALE E’ STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL’IMPEDIMEN- TO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SO- SPENSIONE DALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CARICA, PRONUNCIATO DAL- LA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA A.I.A.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ISERNIA, AVVERSO LA DELIBERA N. 5 DEL 2.04.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A., CON LA QUALE E’ STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL’IMPEDIMEN- TO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SO- SPENSIONE DALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CARICA, PRONUNCIATO DAL- LA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA A.I.A. La Corte Federale ha già avuto modo di pronunciarsi, in data 31 marzo 2004, sul ricorso ex artt. 32, comma 5, dello Statuto Federale, e 36, comma 5, del Regolamento A.I.A., dell’arbitro benemerito Vito Garofalo, vice Presidente della Sezione A.I.A. di Isernia, avverso la delibera n. 4 del Presidente Nazionale dell’A.I.A. del 13 gennaio 2004, con la quale detta Sezione era stata commissariata, a seguito dell’impedimento del Presidente della stessa colpito da un provvedimento disciplinare di sospensione di 18 mesi (successivamente ridotti a 15 mesi) dall’attività connesse alla carica. In quella occasione la Corte – rilevata preliminarmente l’infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ex art. 32, comma 5, dello Statuto Federale, sollevata dal Presidente Nazionale dell’A.I.A. – accoglieva, nel merito, il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con il quale, in contrasto con il disposto dell’art. 21, comma 9, del Regolamento A.I.A., che prevede che in caso di assenza o impedimento il Presidente di sezione è sostituito dal vice Presidente più anziano fino al termine della stagione sportiva in corso, veniva disposto il commissariamento della Sezione. Infatti, il vigente regolamento (art. 13, comma 6, lett. s) consente che le Sezioni possano essere commissariate solo per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva, ma alla ricorrenza di eventi di tali specie, nel provvedimento impugnato, non vi era riferimento alcuno. In data 2 aprile 2004, il Presidente Nazionale dell’A.I.A. emanava una nuova delibera, n.5, di commissariamento della sezione, per mesi tre, avvale ndosi del disposto degli artt. 13, comma 6, lett. s), e 10, comma 4, lett. q), del Regolamento A.I.A., adottata in via di urgenza e con decorrenza immediata, con riserva di ratifica del Comitato Nazionale. Avverso tale delibera l’arbitro benemerito Vito Garofalo proponeva ricorso in data 7 aprile 2004. In data 4 giugno 2004 – nell’ambito del calendario di celebrazione di tutte le Assemblee straordinarie sezionali, di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento AIA – la Sezione A.I.A. di Isernia ha eletto il nuovo Presidente Sezionale per il prossimo quadriennio olimpico (art, 21, comma 1, Regolamento AIA). Rileva la Corte che, essendo medio termine intervenute le elezioni dell’organo per il periodo 2004/2008, non è più configurabile alcun interesse, neppure di carattere morale, del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.. Il ricorso stesso, pertanto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla congruità della motivazione della delibera n. 5 del 2 aprile 2004 del Presidente Nazionale dell’A.I.A.,deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. P. Q. M. la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’arbitro benemerito Vito Garofalo, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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