F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’U.S. ARLUNESE, EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE NORME, DI CUI AL COM. UFF. N. 39 DELL’8.04.2004 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CONCER- NENTI L’ ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER I RECLAMI DI- NANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RELATIVI ALLE GARE DI PLAY- OFF E PLAY-OUT DELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DELL’U.S. ARLUNESE, EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTI-
ZIA SPORTIVA, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE NORME, DI CUI AL COM.
UFF. N. 39 DELL’8.04.2004 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CONCER-
NENTI L’ ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER I RECLAMI DI-
NANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RELATIVI ALLE GARE DI PLAY-
OFF E PLAY-OUT DELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 5 luglio 2004, la Società U.S.
Arlunese ha inteso impugnare una decisione della Commissione di Appello Federale del 20 maggio
2004, con la quale era stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33, n. 2, del Codice di
giustizia sportiva ed in base a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 20 gennaio
2004, il ricorso in appello proposto dalla U.S. Arlunese avverso le decisioni, relative alla gara
Vighignolo/Arlunese del 6 maggio 2004, della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43/bis del 7 maggio 2004.
Il presente ricorso proposto dall’U.S. Arlunese deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi
dell’art. 22 del Codice di giustizia sportiva. Invero, in virtù del terzo comma di detto articolo, la
Corte federale può essere investita “da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni
attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di
garanzia nell’ordinamento federale”; nel caso di specie, l’U.S. Arlunese aveva correttamente
individuato, nel ricorso alla C.A.F. lo strumento di tutela da azionare; avverso la decisione resa
dalla C.A.F. risulta possibile, sempre che ne ricorrano i presupposti, proporre ricorso per
revocazione, ai sensi dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva. Certamente non si versa, pertanto,
nell’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 22 che, al fine di consentire il ricorso alla Corte
Federale per la tutela dei diritti fondamentali, richiede l’assenza, nell’ambito dell’ordinamento
federale, di “altri strumenti di garanzia”.
P. Q. M.
la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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