F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’U.S. ARLUNESE, EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE NORME, DI CUI AL COM. UFF. N. 39 DELL’8.04.2004 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CONCER- NENTI L’ ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER I RECLAMI DI- NANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RELATIVI ALLE GARE DI PLAY- OFF E PLAY-OUT DELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’U.S. ARLUNESE, EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE NORME, DI CUI AL COM. UFF. N. 39 DELL’8.04.2004 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CONCER- NENTI L’ ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER I RECLAMI DI- NANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RELATIVI ALLE GARE DI PLAY- OFF E PLAY-OUT DELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 5 luglio 2004, la Società U.S. Arlunese ha inteso impugnare una decisione della Commissione di Appello Federale del 20 maggio 2004, con la quale era stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33, n. 2, del Codice di giustizia sportiva ed in base a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 20 gennaio 2004, il ricorso in appello proposto dalla U.S. Arlunese avverso le decisioni, relative alla gara Vighignolo/Arlunese del 6 maggio 2004, della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43/bis del 7 maggio 2004. Il presente ricorso proposto dall’U.S. Arlunese deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 22 del Codice di giustizia sportiva. Invero, in virtù del terzo comma di detto articolo, la Corte federale può essere investita “da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”; nel caso di specie, l’U.S. Arlunese aveva correttamente individuato, nel ricorso alla C.A.F. lo strumento di tutela da azionare; avverso la decisione resa dalla C.A.F. risulta possibile, sempre che ne ricorrano i presupposti, proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva. Certamente non si versa, pertanto, nell’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 22 che, al fine di consentire il ricorso alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali, richiede l’assenza, nell’ambito dell’ordinamento federale, di “altri strumenti di garanzia”. P. Q. M. la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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