F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 6/Cf riunione del 6 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 18, COMMA 3, DELLE N.O.I.F., CIRCA IL REQUISITO DELLA CONFINANZA TRA COMUNI AI FINI DEL TRASFERI- MENTO DI SEDE DA PARTE DI SOCIETA’ NELL’ AMBITO DILETTANTISTICO E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 6/Cf riunione del 6 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 18, COMMA 3, DELLE N.O.I.F., CIRCA IL REQUISITO DELLA CONFINANZA TRA COMUNI AI FINI DEL TRASFERI- MENTO DI SEDE DA PARTE DI SOCIETA’ NELL’ AMBITO DILETTANTISTICO E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con nota del 22 luglio 2004 il Segretario federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, l’attivazione d’ufficio del procedimento interpretativo dell’articolo 18, comma 3, delle N.O.I.F., introdotto con C.U. 163/A del 30 aprile 2004, che prevede che il trasferimento di sede di una società in altro comune, in ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, è consentito a condizione che il comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società. La richiesta trae origine dalla istanza, formulata l’8 luglio precedente dalla società F.C. Puteolana s.r.l., con sede in Pozzuoli ed appartenente al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, volta ad ottenere l’autorizzazione al mutamento di denominazione sociale in F.C. Puteolana Ischitana s.r.l. ed il trasferimento della sede in Ischia Porto. Alla richiesta sono allegati: 1. la norma di cui all’art. 3 dello Statuto del comune di Pozzuoli; 2. una lettera del Sindaco di Pozzuoli che esclude la sussistenza del requisito del confine con il comune di Ischia, distante circa 12,7 miglia; 3. una dichiarazione del responsabile dell’area edilizia privata del comune di Ischia, attestante che quel comune e Pozzuoli sono confinanti in quanto divisi da un tratto di mare inferiore alle 12 miglia; 4. un parere legale, espresso per conto della società interessata, con cui si afferma la sussistenza del requisito in questione. Ciò premesso, la Corte osserva che, in primo luogo, appaiono inconferenti alla fattispecie i riferimenti alle norme, sia di diritto interno che di diritto internazionale, con le quali si individuano e circoscrivono l’ambito e l’estensione delle c.d. acque territoriali, cioè di quel tratto di mare rispetto al quale è esercitabile la sovranità dello Stato nei confronti di altri Stati. Non dissimile considerazione va fatta in ordine alla normativa interna in materia di territorio doganale, citata dalla società interessata, che disciplina lo spazio territoriale all’interno del quale lo Stato può esigere e riscuotere i propri diritti doganali. Tutte queste norme non hanno, come appare evidente dalla loro stessa ratio, alcuna idoneità a regolare rapporti di confine tra comuni, che è la materia sottoposta alla cognizione di questa Corte. Esse, quindi, sono inapplicabili alla fattispecie e non possono costituire il fondamento su cui poggiare la pronuncia interpretativa. Un diverso e assorbente argomento è tale da far luce sulla questione in esame. Invero, la nozione di confine, secondo risalente, ma stabile ed autorevole orientamento dottrinario, postula la certezza dello stesso, onde evitare sovrapposizioni di competenze tra enti territoriali rispetto ad un medesimo spazio terrestre o marino. Tale requisito è, com’è evidente, fisicamente irrealizzabile, per l’assenza di “monumenta” o “documenta”, nel caso di pretesa delimitazione per via marittima. Ulteriormente e nello stesso senso è da osservare che il confine dei comuni marittimi non può che coincidere con il mare, come si è efficacemente argomentato dagli articoli 18, 25 e 26 del codice della navigazione. Del tutto coerente con questa linea di impostazione è lo statuto del comune di Pozzuoli, che individua, quali confinanti, comuni contermini della terraferma e, quale ulteriore confine, il mare, senza menzionare il comune di Ischia come finitimo. Così chiarita la inconfigurabilità di un confine fisico e giuridico tra comuni separati dal mare, appare del tutto irrilevante l’argomento della distanza inferiore alle 12 miglia tra i due comuni interessati, rilevando tale distanza - come si è detto - esclusivamente alla stregua del diritto internazionale e non del diritto interno. Per completezza espositiva va poi posto in rilevo che tra i due comuni si verificano comunque la frapposizione marittima dell’isola di Procida e quella terrestre dei comuni di Bacoli e di Monte di Procida, il che rende comunque inconfigurabile quella contiguità territoriale che costituisce il fondamento della disposizione in esame. P. Q. M la Corte federale esprime il parere che i comuni di Ischia e Pozzuoli non sono confinanti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 3, delle N.O.I.F..
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