F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, EX ART. 32, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE, DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 9 GIUGNO 1999 E DELL’ART. 46, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA MEDESIMA, IN ORDINE ALLA QUOTA DI SPETTANZA, PER LE SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE C, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI
	
                F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006
RICORSO DEL GENOA  CRICKET AND FOOTBALL CLUB,  EX ART. 32, COMMA 5
DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE,    DELLA    DELIBERA    DELL’ASSEMBLEA    GENERALE    DELLA    LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 9 GIUGNO 1999 E DELL’ART. 46, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO    DELLA    LEGA    MEDESIMA,    IN    ORDINE    ALLA    QUOTA    DI SPETTANZA,   PER   LE   SOCIETA’   RETROCESSE   IN   SERIE   C,   DEI   PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI
In fatto
Con ricorso del  3 dicembre 2005 il Genoa  C.F.C. chiedeva a questa Corte, ai sensi dell’art. 32, comma  5, dello Statuto Federale, che dichiarasse che la Lega Nazionale Professionisti,  fosse  tenuta,  per  effetto  della  deliberazione  adottata  dall’Assemblea Generale della Lega medesima, in data 9 giugno 1999, e ai sensi dell’art. 46, comma 3, del relativo Regolamento, a corrispondergli la somma di  € 5.164.568,99 ovvero di quella ritenuta di giustizia.
La ricorrente esponeva che il credito fatto valere traeva origine dalla deliberazione prima citata dell’Assemblea Generale della Lega convenuta con cui erano state stabilite le modalità di ripartizione tra le società di serie B dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti tv; in particolare, la ricorrente ricordava che, del montante complessivo, una somma originariamente determinata in dieci miliardi di lire (corrispondenti, appunto, a
 
€ 5.164.568,99) avrebbe dovuto essere destinata alle società di serie B retrocesse nella serie inferiore e indipendentemente dal  loro numero, dovendo la somma gravare in parti uguali su tutte le società iscritte al campionato di serie B.
La ricorrente esponeva che, a seguito della propria retrocessione in serie C/1 al termine del  Campionato 2004/2005 ed in virtù della circostanza che essa era l’unica società retrocessa nella serie inferiore, l’intera somma prima indicata avrebbe dovuto esserle attribuita.
A seguito del diniego opposto dalla Lega Nazionale Professionisti, la ricorrente, nel presupposto  della  avvenuta  violazione  di  propri  diritti  fondamentali  non  altrimenti tutelabili,  chiedeva  l’intervento  di  questa  Corte,  sotto  lo  specifico  profilo  della permanente efficacia della deliberazione originaria dell’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti in quanto si era verificata la previsione dell’art. 46, comma 3, del relativo Regolamento, secondo cui le  disposizioni approvate nel 1999 avrebbero prorogato i propri effetti anche nel corso del triennio 2005/2008 laddove non fossero state raggiunte nuove intese per il perseguimento del principio mutualistico.
Con  memoria  del  successivo  14  dicembre  2005  la  Lega  Nazionale  Professionisti resisteva  al  ricorso  avversario,  di  cui  chiedeva  il  rigetto,  sulla  base  di  un  duplice argomento.
In primo luogo, la Lega eccepiva la scadenza al 30 giugno 2005 della efficacia della deliberazione su cui era basato il ricorso e  sosteneva, altresì, che alla data da ultimo indicata avrebbero dovuto essere liquidati i crediti maturati per la retrocessione nella serie inferiore da parte di società che avessero disputato in  serie B il  Campionato
2003/2004, con esclusione di analogo beneficio per le retrocessioni avvenute, come nel caso di specie, in esito alla stagione successiva.
In  secondo  luogo,  la  resistente  contestava  l’applicabilità  della  misura  mutualistica invocata dalla ricorrente all’ipotesi di retrocessioni comminate quale contenuto di una sanzione disciplinare, come in concreto avvenuto a carico del Genoa, destinataria di una affermazione di responsabilità per illecito sportivo che aveva comportato, tra l’altro, la collocazione all’ultimo posto della graduatoria del Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2004/2005 e la conseguente retrocessione  al campionato di serie inferiore nella stagione in corso.
Nel corso del procedimento veniva disposta con ordinanza acquisizione documentale e la ricorrente inviava memoria integrativa.
Motivi della decisione
Va  preliminarmente  affrontata  la  questione  dell’ammissibilità  del  ricorso  ai  sensi dell’art.32, comma 5, dello Statuto Federale.
La Corte è dell’avviso che ricorra la doppia condizione prevista dalla norma ai fini dell’esperibilità del rimedio invocato.
In primo luogo, è incontroverso che, rispetto al bene della vita postulato con il ricorso, l’ordinamento federale non preveda alcun specifico e tipico  strumento di garanzia, sicchè,  in  difetto  dell’intervento  di  questa  Corte,  sarebbe  frustrato  l’interesse  fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, non può dubitarsi del carattere fondamentale del diritto posto a base della pretesa della società ricorrente, in quanto direttamente collegato al suo status di società retrocessa dalla serie B a quella inferiore ed attinente quindi alla posizione della medesima all’interno dell’ordinamento federale.
Nel merito, è da prendere in esame la questione della efficacia temporale dell’accordo, raggiunto  tra  le  società  appartenenti  alla   Lega   Nazionale   Professionisti  in  esito all’Assemblea  Generale del 9 giugno 1999, prevedente la destinazione dell’importo annuo di 10 miliardi delle vecchie lire, gravante in parti uguali su tutte le società di serie B, a favore delle società retrocesse in C/1 al termine della stagione precedente.
La  Lega,  nel  costituirsi  con  memoria,  ha  eccepito  la  perdita  di  efficacia  della deliberazione di natura negoziale al 30 gennaio 2005, con conseguente inapplicabilità della norma a favore di società, come la ricorrente, retrocesse al termine della stagione
2004/2005 piuttosto che in esito a quella precedente, come stabilito dalla fonte in esame.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, l’art.46 del Regolamento della  Lega  Nazionale  Professionisti, contenente disposizioni transitorie, dopo aver sancito il termine naturale dell’efficacia dell’accordo in parola alla menzionata data del 30 giugno 2005, prevede nei due commi successivi un regime di ultrattività all’insegna della prosecuzione del criterio della mutualità “con metodi analoghi o simili” a quello adottato e la connessa proroga per un triennio dei criteri di ripartizione fissati nel giugno 1999 nel caso di mancato raggiungimento di soluzioni idonee al perseguimento del fine mutualistico.
Ora, la situazione che si è in concreto verificata allo scadere dell’originario termine di vigenza dell’accordo è stata proprio quella del mancato raggiungimento di un’intesa volta a ridefinire le regole attuative del principio della mutualità a favore delle società di  serie  B  retrocesse  nella  serie  inferiore.  La  naturale  conseguenza  del  mancato raggiungimento  dell’accordo  ulteriore  non  può  che  essere  quella  della  proroga  del precedente per un ulteriore triennio, sicchè la pretesa della ricorrente recupera il proprio fondamento normativo attraverso l’operatività del regime transitorio riproduttivo del contenuto del precedente.
La Lega Nazionale Professionisti ha ulteriormente eccepito che la disposizione di cui la ricorrente chiede di essere ammessa a beneficiare non comprenda, nel proprio ambito
applicativo, le ipotesi di retrocessione verificatesi in conseguenza della commissione di illeciti disciplinari, come sarebbe avvenuto nel caso della ricorrente.
Anche questa eccezione va disattesa.
In primo luogo, va rilevato che, nel caso in esame, la retrocessione della ricorrente nella sede inferiore non costituisce il contenuto di apposita e specifica sanzione disciplinare, ma si è realizzata come effetto, sia pur automatico e naturale, dell’applicazione della sanzione comminata al termine del procedimento disciplinare per illecito sportivo, e cioè quella della penalizzazione con conseguente collocazione all’ultimo posto della graduatoria del campionato di appartenenza (serie B) al momento della commissione dei fatti.
In secondo luogo, deve osservarsi come la lettera della disposizione di cui si discute non contempli alcuna distinzione tra i fatti generatori della retrocessione nella serie inferiore e non autorizzi, quindi, l’interprete a supporre che fatti preclusivi del beneficio possano individuarsi   nella   concreta   causa   che   ha   dato   luogo   alla   retrocessione,   senza considerare, al contrario, il fatto oggettivo della retrocessione stessa che l’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti reputò come necessario e sufficiente per rendere operante il principio mutualistico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a conseguire il beneficio mutualistico ravvisato al punto 3) della delibera dell’Assemblea  Generale  della  Lega  Nazionale  Professionisti del 9 giugno
1999.
Quanto alla misura del beneficio, che la ricorrente individua in via principale nell’intero montante di 10 miliardi di vecchie lire per effetto dell’avvenuto ripescaggio delle altre società  retrocesse,  va  innanzitutto  rilevato  che  la  materia  su  cui  la  Corte  stessa  è chiamata  a  giudicare  si  svolge  all’interno  di  un  circuito  negoziale,  che  si  è concretizzato, sul piano formale ed associativo, nella delibera adottata nel giugno 1999, senza che, però, tale circostanza possa far venir meno il sostrato consensualistico che la sostiene.
Ulteriore indice della  natura  negoziale della fattispecie è costituito dalla menzionata disposizione  dell’art.  46  del  Regolamento  che  affida  ancora  una  volta  alla  leva dell’accordo tra le associate la ricerca e la realizzazione delle necessarie intese volte a modificare i termini dell’accordo precedente, solo prorogandone l’efficacia nelle more dell’ottenimento del risultato consensuale.
Tenuto conto di queste decisive circostanze, ed avuto riguardo ad una ormai recepita linea di tendenza legislativa che consente di devolvere dalla sede giudiziale a quella negoziale la concreta determinazione del contenuto patrimoniale delle contrapposte pretese tra parti, anche pubbliche e private (cfr. art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, come sostituito dall’art.  7, comma 1, lett. c), della L. 21 luglio 2000, n. 205), la Corte è dell’avviso che, la affermata sussistenza del diritto fatto valere dalla ricorrente, la conseguente identificazione della sua portata economica vada  rimessa al confronto negoziale tra le parti, che non potrà, in ogni caso, non essere informato al fondamentale principio   di   buona   fede;   ferma   restando,   ovviamente,   la   possibilità   di   adire ulteriormente questa Corte se le parti non dovessero giungere ad un accordo.
P.Q.M.
la  Corte  Federale  dichiara  il  diritto  del  Genoa  Cricket  F.C.,  nei  sensi  di  cui  in motivazione, a percepire il contributo di cui al punto 3) della delibera dell’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti del 9 giugno 1999.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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