F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 124 del 30 giugno 2008 Pagina 2860 DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D.)
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 124 del 30 giugno 2008 Pagina 2860
DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE SERIE
C1 CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO
JUNIORES DI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D.)
La C.D.T., letto il C.U. n. 2 del 3 luglio 2007, pagina 73, del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della
L.N.D., a carico delle società del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1, dell’obbligo di partecipare, con
una propria squadra, al Campionato Juniores di Calcio a Cinque, organizzato dal C.R. Campania della
L.N.D., come dal dettato dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., riportato sul richiamato C.U. n. 1 del 2
luglio 2007 del C.R. Campania, alla già citata pag. 73; ritenuto che la disposizione in argomento contempla
il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, nonché la necessitata sanzione
pecuniaria fino ad euro 1.500,00 a carico di ciascuna società, che non abbia osservato la prescrizione
medesima; letto l’atto di obbligato deferimento, proposto dal Presidente del C.R. Campania in data
3.06.2008 alle società Real Macerone, Club Deportivo Eden, Acacie Casavatore, Ebolitana Calcio a 5,
Home Lamp Frignano, Real Santa Maria C5, risultate inadempienti; tanto premesso,
DICHIARA
le società innanzi elencate, responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riportato sul C.U. n. 2 del 3 luglio 2007 del C.R. Campania,
alla pag. 73; ritiene, peraltro, anche in considerazione della penuria di idonea ed omologata impiantistica
specifica, il contenimento dell’ammenda in misura congrua, al di sotto del limite massimo consentito; di
conseguenza,
DELIBERA
di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1,
come di seguito elencate: Real Macerone, Club Deportivo Eden, Acacie Casavatore, Ebolitana Calcio
a Cinque, Home Lamp Frignano e Real Santa Maria C5,la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00(mille).
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