F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 26 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 23-24 novembre 2002 – Undicesima giornata andata Gara Soc. Parma – Soc. Roma

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 26 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 23-24 novembre 2002 – Undicesima giornata andata Gara Soc. Parma – Soc. Roma Il Giudice Sportivo, visti i rapporti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale, nonché la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; rilevato che i sostenitori della Roma: - hanno più volte durante la gara lanciato sul terreno agrumi, bottiglie in plastica parzialmente piene d’acqua, monete, accendini; - hanno lanciato sul terreno due fumogeni, al 30° del primo tempo ed al 38° del secondo tempo, all’interno di un’area di rigore, provocando anche in una occasione una breve interruzione del giuoco; - hanno divelto parte della rete di recinzione in corrispondenza del settore loro destinato; - hanno fatto esplodere quattro bombe carta: una, poco prima dell’inizio, sul terreno; due, rispettivamente al 4° ed al 6° del primo tempo, nella zona sottostante il settore loro destinato; l’ultima, al 45° del secondo tempo, nei pressi della rete di recinzione. In tale circostanza l’esplosione cagionava lesioni alla mano destra di un Vigile del fuoco, un trauma acustico ad un appartenente delle Forze dell’ordine, una escoriazione alla gamba di un raccattapalle; osserva: nel quadro complessivo di ripetuti atti di rilevante intemperanza commessi dai sostenitori della Roma, assume speciale gravità – come evidente – l’esplosione della bomba carta al 45° del secondo tempo per l’entità delle conseguenze in danno dell’integrità fisica di persone presenti nel recinto di giuoco. Un Vigile del fuoco è stato seriamente ferito ad una mano ed un Ispettore ha subito un trauma acustico. Ricorre, pertanto, la fattispecie di un danno grave all’incolumità di terzi e di un pericolo per la pubblica incolumità. La gravità del fatto violento, ascrivibile ai sostenitori della Roma, deve essere imputata alla responsabilità oggettiva della Società, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 9, 1° comma C.G.S., il quale ricomprende anche la gara disputata in trasferta. Unica sanzione adeguata alla particolare gravità del fatto compiuto risulta una squalifica del campo. Come già motivato in casi precedenti analoghi (cfr. CU n. 316 del 20/02/01, Soc. Vicenza), il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11 C.G.S. va interpretato nel senso che le sanzioni previste dall’art. 11 C.G.S. devono intendersi come un livello minimo di pena per condotte violente lesive o pericolose per l’incolumità altrui: ferma restando la potestà del Giudice disciplinare di determinare una sanzione più aspra, quando lo richieda la particolare entità del fatto violento commesso, anche se la Società non risulti recidiva per specifica violazione dell’art. 11 C.G.S., come è il caso della Roma nella corrente stagione. La portata delle conseguenze lesive subite dalle parti offese, in particolare il Vigile del fuoco, rende evidente che una sanzione di tipo pecuniario costituirebbe pena non adeguata alla gravità del gesto commesso dai sostenitori della Roma. Quanto alla misura della sanzione – e detto già dei profili di gravità – devono essere tenute in conto alcune circostanza di attenuazione della responsabilità oggettiva della Roma. In primo luogo, trattandosi di gara in trasferta, la Società non disponeva direttamente di potestà di controllo sui propri sostenitori, all’atto del loro ingresso nello stadio. In secondo luogo, essa non aveva un ruolo attivo circa il mantenimento dell’ordine pubblico, il cui obbligo ricade sulla sola Società ospitante, ai sensi dell’art. 9, 2° comma C.G.S. In terzo luogo, la Soc. Roma ha documentato la propria iniziativa di collaborazione con le Forze di polizia per la stagione corrente, sia per le gare disputate in casa che in trasferta. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte risulta sanzione adeguata per l’esplosione della bomba carta, al 45° del secondo tempo, la squalifica del campo della Soc. Roma per una giornata di gara. La documentazione inviata dalla Società, ed in particolare la lettera in data odierna, attesta la positiva assunzione di misure idonee a prevenire la reiterazione di simili condotte violente, per la parte di competenza della Società medesima. In considerazione di ciò e del fatto che la bomba carta esplosa non risulta essere stata indirizzata intenzionalmente contro persone (addetti alla sicurezza o altre persone presenti sugli spalti o nel recinto di giuoco), a differenza di quanto era avvenuto nel precedente caso disciplinare sopra citato, non sussistono i motivi di particolare rilievo, richiamati dall’art. 17, 1° comma C.G.S., per derogare alla regola generale stabilita dallo stesso art. 17 quanto alla decorrenza di esecuzione della squalifica del campo. Per gli altri fatti di grave indisciplina commessi dai sostenitori della Soc. Roma, riportati in epigrafe, risulta sanzione adeguata una ammenda di € 20.000,00, tenuto conto, da un lato, della recidiva e, dall’altro, del fatto che si trattava di gara disputata in trasferta. P.Q.M. delibera di infliggere: - alla Società Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 20.000,00. Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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