F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 22 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, dell’art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta. (dichiarazioni alla stampa del 10/11/02).

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 22 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, dell’art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta. (dichiarazioni alla stampa del 10/11/02). Il procedimento Con provvedimento del 11/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e messo in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, dell’art. 3, comma 2, dell’art. 4, commi 4 e 5, e dell’art. 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Il procedimento veniva sospeso una prima volta da questa Commissione in data 2/12/2002 (comunicato n.150) su richiesta avanzata dalla Procura Federale per procedere ad ulteriori indagini, raccolto il parere favorevole dei deferiti; successivamente (in data 12/12/2002, comunicato n. 173), tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione del deferito, questa Commissione disponeva un nuovo rinvio della trattazione, anche al fine di garantire allo stesso l’esercizio della facoltà di partecipare personalmente all’udienza; in data 15/1/2003 l’Ufficio Indagini comunicava a questa Commissione di aver ritenuto di non svolgere alcun ulteriore approfondimento in quanto “le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Sensi in data 5 dicembre 2002 chiariscono ampiamente i fatti di indagine, con riferimento al senso da attribuire alle dichiarazioni del medesimo precedentemente rilasciate agli organi di stampa". Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni non sarebbero censurabili, in quanto non lesive di persone o organismi operanti nell'ambito federale, né idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale o a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati. In particolare, poi, si evidenzia come le espressioni utilizzate, per quanto inopportune, non avrebbero contenuto lesivo perché non risulterebbero determinati i soggetti cui si riferiscono. A sostegno del gravame, il deferito sottolinea come l’assoluta genericità delle affermazioni incriminate privi le stesse di ogni potenziale valenza lesiva. A ciò si aggiunga l’impossibilità di individuare il soggetto titolare del diritto all’onore e alla reputazione leso in concreto dalle dichiarazioni del Sensi. In ragione del difetto di rilevanza disciplinare della condotta del Sensi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità degli incolpati e la condanna di Francesco Sensi alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 15 giorni e alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 per la Soc. Roma. Sono comparsi il rappresentante della Soc. Roma ed il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria ed aver prodotto un comunicato stampa del 14/1/2003 (e relative pubblicazioni) di formale smentita di dichiarazioni attribuite al Presidente Sensi da vari organi di informazione, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sensi rilasciate all’emittente radiofonica “Radio Incontro” e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Tuttosport”, “Il Corriere dello Sport-Stadio”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Tempo” e “Il Giornale” del 10/11/2002, sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (soprattutto quella con la quale ci si riferisce ad “organizzazioni a delinquere”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica adombrando l’esistenza di un disegno preordinato, coinvolgente l’organizzazione che, nelle sue varie articolazioni, agirebbe al servizio di un non meglio precisato “potere”, condizionante l’intero sistema calcistico. Pur prendendo atto delle dichiarazioni rese dal deferito all’Ufficio Indagini (volte essenzialmente ad evidenziare il carattere “paradossale” delle affermazioni fatte e ad escludere qualsiasi intento diffamatorio), questa Commissione deve affermare la responsabilità del deferito alla quale consegue quella, diretta, della società di appartenenza. Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, questa Commissione deve necessariamente prendere in considerazione la valenza delle espressioni utilizzate, per l’eco suscitata nell’opinione pubblica in relazione alla posizione apicale del deferito in ambito societario e ordinamentale, a ledere il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, anche ponendo in dubbio la regolarità dello svolgimento del campionato. Per converso, questa Commissione ritiene che la commisurazione della sanzione non possa esulare da quel particolare contesto caratterizzato da accese polemiche tra posizioni dialetticamente contrapposte, in cui il deferito assunse, e mantenne, un costante atteggiamento critico; contesto che unifica, sia da un punto di vista temporale che psicologico, l’episodio in esame con altri, del tutto analoghi, già sottoposti a questo vaglio disciplinare. Meritevole di doveroso apprezzamento deve altresì ritenersi il comportamento assunto nel corso del procedimento dal deferito, chiaramente improntato ad evitare ogni occasione di ulteriore polemica, conformandosi alle sanzioni già inflittegli ed astenendosi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione (anche se del tutto legittima, come quelle di natura istituzionale, di cui fornisce prova la documentazione prodotta) facilmente strumentalizzabile. Tale esemplare comportamento – connotato da alto senso di responsabilità sportiva – si inquadra in quella funzione generalpreventiva che pure il sistema sanzionatorio del C.G.S. intende garantire. Per questi motivi, la Commissione ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione delibera di infliggere a Francesco Sensi la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 e la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Roma.
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