F.I.G.C. – Presidente Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 44/A del 29 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it Ammissione campionato nazionale dilettanti – Cosenza Calcio 1914 S.p.A.
F.I.G.C. – Presidente Federale – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 44/A del 29 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it
Ammissione campionato nazionale dilettanti - Cosenza Calcio 1914 S.p.A.
Il Presidente Federale
visto il proprio precedente provvedimento in data 31 ottobre 2003 (C.U. n. 96/A),
con il quale fu dichiarata la decadenza dall’affiliazione della Soc. Cosenza Calcio 1914
S.p.A. ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a), delle N.O.I.F.;
Letta la decisione n. 5025/2004 emessa inter partes dalla VI Sezione del Consiglio di
Stato, che -nel confermare la statuizione resa sul punto dal T.A.R. del Lazio, Sez. III ter,
con la sentenza n. 2987/2004- ha definitivamente annullato il suddetto provvedimento
perché adottato in difetto della preventiva comunicazione dell’atto di avvio del
procedimento;
Vista la nota in data 7 aprile 2004, con la quale questa Federazione, nella pendenza
del giudizio d’appello sopra ricordato, aveva prudenzialmente riattivato il procedimento
diretto a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza per
inattività, notificando alla Soc. Cosenza Calcio 1914 S.p.A. l’avviso prescritto dall’art. 7
della legge n. 241/1990;
Visto il deliberato del 27 luglio 2004, con il quale il Consiglio Federale -nel
condividere la relazione fatta sull’argomento dal Presidente- ha convenuto, per i motivi
infra specificati, sull’impossibilità giuridica di riconoscere al Cosenza Calcio 1914 S.p.A.
una collocazione nei campionati professionistici, deliberando di dare mandato al Presidente
di individuare – sentiti i Vice Presidenti e la L.N.D. - il livello di partecipazione in ambito
dilettantistico da attribuire alla società Cosenza calcio 1914 S.p.A.;
Esaminate la memoria procedimentale presentata dalla Società interessata in data 30
giugno 2004 nell’esercizio della facoltà di interlocuzione accordatale con lettera dell’11
giugno 2004 nonché l’ulteriore nota fatta pervenire dalla stessa al Consiglio federale il 27
luglio 2004;
Ritenuto di doversi attenere alle regole conformative enunciate dal Consiglio di Stato
nel paragrafo 6.7. della decisione sopra menzionata, laddove viene chiarito (cfr. pag. 41) che
“la mancata partecipazione della Società ricorrente ai campionati di calcio nella stagione
2003-2004 non può essere causa di decadenza dall’affiliazione, non essendo l’inattività del
tutto imputabile al Cosenza”;
Preso atto della dichiarazione resa dalla Soc. Cosenza Calcio 1914 S.p.A. nella sua
richiesta di esecuzione del giudicato formulata in data 12 luglio 2004, con la quale essa ha
manifestato la volontà di partecipare all’attività agonistica nella stagione 2004-2005;
Osservato che, in ragione di quanto precede, deve essere abbandonato il
procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di
decadenza, riattivato in data 7 aprile 2004, fermo restando tuttavia il potere della
Federazione di “individuare il campionato cui il Cosenza può essere iscritto” (cfr. pag. 41, I
cpv., sent. cit.).
Rilevato che a tanto la F.I.G.C. viene invitata a provvedere “sulla base delle
ordinarie disposizioni federali, dei criteri seguiti in fattispecie analoghe e degli eventuali
presupposti per il ricorso a poteri di carattere straordinario, tenendo anche conto dei posti
resi disponibili nei determinati campionati” (cfr. ibidem).
Precisato che lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro, avuto cura di sottolineare che
le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative ad una perdurante
appartenenza del Cosenza Calcio 1914 S.p.A. alla Lega Professionisti di serie C -ove
interpretate nel senso che con esse si sarebbe inteso riconoscere alla ricorrente il possesso
del relativo titolo sportivo - “non sarebbero corrette, in quanto in sede di esame di un
ricorso avverso un provvedimento di decadenza dall’affiliazione al giudice spetta il compito
di verificare la legittimità del provvedimento di decadenza, non quello di indicare a quale
campionato iscrivere una società, trattandosi di questione estranea rispetto all’oggetto di
un giudizio avente ad oggetto appunto la decadenza dall’affiliazione” (cfr. pag. 40, penult.
cpv.);
Atteso che l’applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti all’epoca dell’originario
diniego di iscrizione al campionato di serie C1 (cfr. C.U. n. 151/A del 28 aprile 2003, punto
III, penult. cpv.) stabilivano che alle società escluse dall’ammissione ai campionati
professionistici per mancanza dei requisiti economico-finanziari ivi prescritti, “purché in
regola con gli altri punti, è concessa la possibilità di eventuale iscrizione ad un campionato
organizzato dalla LND, in ambito regionale, nella categoria in cui siano presenti
disponibilità di posti nel rispettivo organico, dopo avere adempiuto alle altre disposizioni
della Lega Nazionale Dilettanti e su decisione della Lega stessa”;
Considerato che la disposizione oggi vigente in materia (art. 52, punto 6, NOIF)
comporterebbe, invece, per la società non ammessa versante nella situazione sopra descritta
(diniego di ammissione al campionato di serie C1) la possibilità di presentare domanda di
iscrizione al campionato di III categoria;
Constatato che l’applicazione di tali norme consentirebbe, quindi, alla Soc. Cosenza
Calcio 1914 S.p.A. (legittimamente esclusa dal campionato professionistico di serie C1,
secondo quanto acclarato con forza di giudicato dallo stesso Consiglio di Stato), nel primo
caso, la partecipazione “ad un campionato organizzato dalla L.N.D. in ambito regionale” e,
nel secondo caso, la partecipazione al campionato di III categoria (provinciale);
Preso atto che la L.N.D., attraverso i suoi rappresentanti in seno al Consiglio
Federale, nel corso della riunione del 27 luglio scorso ha espresso parere contrario a
qualsiasi collocazione della società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. diversa da quella scaturente
dall’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, orientamento ribadito dal Consiglio
Direttivo della L.N.D. riunitosi il 28 luglio 2004 e comunicato per le vie brevi dal
Presidente della L.N.D.
Valutata, tuttavia, alla stregua delle indicazioni del Consiglio di Stato, la peculiarità
della fattispecie concreta e ravvisata l’opportunità di adottare invece una soluzione di
carattere straordinario, che consenta alla Società istante di attingere, nell’ambito del settore
dilettantistico cui essa resta necessariamente destinata per effetto del succitato diniego di
iscrizione al campionato di serie C1, il massimo livello di partecipazione possibile
(campionato nazionale dilettanti), e ciò ispirandosi a criteri di maggior favore rispetto a
quanto consentito dalla normativa ordinaria di riferimento, in coerenza con quanto
eccezionalmente stabilito in passato.
Sentiti i Vice Presidenti
delibera
a) di non dare luogo alla declaratoria di decadenza per inattività della Soc. Cosenza Calcio
1914 S.p.A. per le ragioni di cui in premessa;
b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato
nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso
dei requisiti di iscrizione all’uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale;
c) di assegnare alla Società interessata termine perentorio sino alle ore 18,00 del giorno 9
agosto 2004 per eseguire gli adempimenti previsti per l’iscrizione al suddetto campionato e
produrre la documentazione necessaria, come disposto dal Comitato Interregionale con il
C.U. n.173 dell’ 1 giugno 2004;
d) di subordinare l’iscrizione al predetto campionato al deposito entro il termine perentorio
del 9 agosto 2004, ore 18,00 presso il Comitato Interregionale di una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.p.A., contenente
l’impegno a provvedere al pagamento entro il 31 marzo 2005 di tutti i debiti della società,
non ancora estinti, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo.