F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di MONTALI MANUEL

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di MONTALI MANUEL - Premesso che: - in data 17/1/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Montali Manuel a favore della Società Brescello e successivamente per la Società Pergocrema. Il Sig. Montali Manuel non poteva svolgere tale attività in quanto ammesso in soprannumero al Corso per l’ abilitazione ad allenatore di Base organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna svoltosi a Modena dal 15/9/2003 al 18/10/2003, al termine del quale era obbligato a condurre quale allenatore responsabile, per due Stagioni Sportive una delle rappresentative del Comitato Regionale Emilia Romagna, secondo quanto disposto dalle norme del Bando di ammissione al Corso per l’ abilitazione ad allenatore di Base al quale era stato ammesso; - in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Montali Manuel aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva contravvenendo a quanto disposto dalle norme del Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad allenatore di base e violando così i regolamenti in essere; - in data 28/5/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 26/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Montali ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme; - non avendo il Sig. Montali prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. MONTALI MANUEL la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Brescello e Pergocrema.
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