F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di PIERLEONI ALESSANDRO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di PIERLEONI ALESSANDRO - Premesso che: - in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Pierleoni Alessandro a favore della della Società S.S. Casale D’ Aschi senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Pol. Paternò per cui ha assunto vincolo di tesseramento dal 12/2/2004; - in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pierleoni aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società S.S. Casale D’ Aschi e successivamente per la Società Pol. Paternò violando così i regolamenti in essere; - in data 24/5/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pierleoni ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme; - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Pierleoni nella sua memoria difensiva, il comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. PIERLEONI ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. Casali D’ Aschi.
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