F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di PIERLEONI ALESSANDRO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004
Provvedimento disciplinare a carico di PIERLEONI ALESSANDRO
- Premesso che:
- in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Pierleoni Alessandro a favore della della Società S.S. Casale D’ Aschi senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Pol. Paternò per cui ha assunto vincolo di tesseramento dal 12/2/2004;
- in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pierleoni aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società S.S. Casale D’ Aschi e successivamente per la Società Pol. Paternò violando così i regolamenti in essere;
- in data 24/5/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pierleoni ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Pierleoni nella sua memoria difensiva,
il comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PIERLEONI ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.
Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. Casali D’ Aschi.