F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di ROSSI GIUSEPPE e SCHETTINO MASSIMILIANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di ROSSI GIUSEPPE e SCHETTINO MASSIMILIANO - Premesso che: - in data 17/1/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Rossi Giuseppe, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società U.S. Varalpombiese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Schettino Massimiliano che non era in possesso dei titoli per farlo; - in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Schettino Massimiliano aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Varalpombiese e se il Sig. Rossi Giuseppe si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Schettino ha allenato la Società U.S. Varalpombiese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Rossi Giuseppe si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme; - non avendo il Sig. Rossi Giuseppe prodotto alcuna memoria difensiva, ma tuttavia tenuto conto delle considerazioni contenute nella relazione dell’ Ufficio Indagini; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. ROSSI GIUSEPPE la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004. - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Schettino nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. SCHETTINO MASSIMILIANO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Val D’ Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Varalpombiese.
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