F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di OLIVA ALESSANDRO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004
Provvedimento disciplinare a carico di OLIVA ALESSANDRO
- Premesso che:
- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività tecnica di calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Oliva Alessandro a favore della Società A.S. Sammauriziese per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore della prima squadra della Società U.S. Valdossola, per cui ha assunto vincolo di tesseramento soltanto dal 10/3/2004;
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Oliva Alessandro aveva svolto attività tecnica di calciatore e successivamente attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 23/4/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C risulta che il Sig. Oliva Alessandro ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Oliva nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. OLIVA ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.
Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D’ Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Valdossola.