F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di CAMMILLUCCI ANDREA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di CAMMILLUCCI ANDREA - Premesso che: - in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Cammillucci Andrea a favore della Società A.S. Canepina partecipante al campionato di Promozione, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per potere allenare la prima squadra della Società sopra indicata; - in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Cammillucci Andrea aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società A.S. Canepina, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per svolgere tale attività violando così i regolamenti in essere; - in data 30/4/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Cammillucci ha allenato la prima squadra della Società A.S. Canepina partecipante al Campionato di Promozione, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per svolgere tale attività in violazione delle norme; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Cammillucci nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. CAMMILLUCCI ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Canepina.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it