F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO OCCHIPINTI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006
Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO OCCHIPINTI
- in data 09/11/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del
Settore Tecnico il sig. Occhipinti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato una segnalazione all’Ufficio Indagini contenente
circostanze non corrispondenti al vero, oltre che per aver rilasciato nella stessa informazioni
gravemente lesive sulla regolarità dello svolgimento della prova di esame di lingua inglese di
ammissione al Master di Coverciano,
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,
la Commissione Disciplinare osserva che:
- l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. E’ pacifico che
l’Occhipinti non avesse titolo, per superati limiti di età, di partecipare al Corso Master per
Allenatori indetto dal Settore Tecnico; che abbia denunciato all’Ufficio Indagini irregolarità
nella prova di una delle materie di esame palesemente insussistenti, attribuendole fra l’altro, a
tesserati che non la avevano svolta. Da qui la palese violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva.
Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al
31/07/2006.
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONINO OCCHIPINTI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e
gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/07/2006.