F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MARTON

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MARTON - in data 16/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Marton, per rispondere della violazione dell’art. 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver trattato il collocamento di calciatori della società Noventa Padovana, nonché la violazione di cui all’art. 42 del Regolamento della LND, in relazione all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (doveri di lealtà, correttezza e probità) per aver pattuito un compenso, per la stagione sportiva 2003/2004, in rate superiori a quattro; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentito Marton che aveva chiesto di essere ascoltato, osserva che: - l’addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini ed in particolare nelle dichiarazione dei tesserati che hanno, senza che lo stesso Marton abbia potuto indicare valide ragioni per affermare la infondatezza di quanto dichiarato, sostenuto di essere stati reiteratamente contattati dal Marton per trasferirsi alla società Mira e per tenere comportamenti ostruzionistici nei confronti di quella di appartenenza. E’ provata la ulteriore constatazione concernente la eccessiva rateizzazione del compenso stipulato, essendo sul punto confesso lo stesso incolpato. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/01/2007. P.Q.M. dichiara il sig. MICHELE MARTON responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/01/2007.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it