F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE FRANGIPANE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE FRANGIPANE - in data 10/04/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Frangipane, per rispondere della violazione dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito che le funzioni di allenatore della società REAL ARCHI (campionato di Promozione calabrese) a Lui spettanti, fossero svolte dal sig. Massimo Scevola sprovvisto di abilitazione del Settore Tecnico della F.I.G.C.; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva che: - l’addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Non solo, infatti, vi erano state precedenti denunce del fatto da parte del Presidente regionale dell’Aiac, ma lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini ha potuto direttamente osservare che il Frangipane in reiterate occasioni non svolgeva, nel corso di gare ufficiali, le funzioni tipiche dell’allenatore, delegandole a persona non autorizzata, che peraltro compariva negli elenchi della società con incarichi in concreto non svolti, quali quello di massaggiatore o di dirigente accompagnatore. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 28/02/2007. P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE FRANGIPANE responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2007.
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