F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO ERITREO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO ERITREO - su esposto del Presidente della società Versilia 1998 il 07/01/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Giorgio Eritreo in merito alla collaborazione con la società Versilia 1998 (serie D), nonostante il precedente tesseramento con la società FC Esperia Viareggio (campionato di Eccellenza toscana); - in data 04/04/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 07/07/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giorgio Eritreo la presunta violazione dell’ex art. 30, comma 1 e 3 e dell’ex art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico; - l’01/08/2005 Giorgio Eritreo chiedeva al Comitato Esecutivo di essere ascoltato in relazione alla contestazione del 7 luglio 2005; - successivamente il Comitato Esecutivo convocava Giorgio Eritreo per il giorno 12/09/2005; - lo stesso Giorgio Eritreo, a causa della propria indisponibilità ad essere presente il giorno 12/09/2005, chiedeva di poter rinviare il proprio colloquio; - il Comitato Esecutivo, nella seduta del 12/09/2005, rinviava ad una successiva riunione l’esame del caso; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 27/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a convocare Giorgio Eritreo per il giorno 13/01/2006 alle ore 11.30. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, sentito Giorgio Eritreo, osserva che: - l’addebito è provato in quanto lo stesso incolpato ammette di aver svolto, nella medesima stagione sportiva, l’incarico di dirigente della Società Esperia Viareggio e, poi, di consulente del Presidente della Società Versilia 1998, al quale aveva in concreto segnalato anche taluni calciatori da acquistare. Tale attività si pone in contrasto con la posizione dell’Eritreo quale allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (a nulla valendo la sua dichiarata morosità, non seguita, infatti, da formale provvedimento di sospensione da tali ruoli da parte del Settore Tecnico) seppure egli non abbia rivestito il ruolo di allenatore, dal momento che la normativa (art. 35 previgente e 38 vigente del Regolamento del Settore Tecnico) vieta ai tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, di tesserarsi o, indipendentemente dal tesseramento, di svolgere attività per più di una società ancorché con mansioni diverse, come nella specie. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006. P.Q.M. dichiara il sig. GIORGIO ERITREO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale TOSCANA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Versilia 1998.
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