F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GALLERANI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GALLERANI - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 11/04/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Luigi Gallerani che, nella stagione sportiva 2004/05, dopo essere stato esonerato dalla Società C.S. Sant’Agostino 1910 (campionato di Eccellenza emiliano), avrebbe svolto attività di allenatore per la società XII Morelli (campionato di prima categoria emiliano); - in data 07/09/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Luigi Gallerani la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. Al ricevimento della contestazione Gallerani chiedeva di essere ascoltato; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 27/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a convocare Luigi Gallerani per il giorno 13/01/2006 alle ore 11.30. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, sentito Luigi Gallerani, osserva che: - l’addebito non è pienamente provato. A carico del Gallerani si riscontrano contrastanti notizie di stampa, anche per dichiarazioni apparentemente rilasciate, poi non confermate, dal sig. Ermes Govoni, presidente della società XII Morelli, mentre per quanto attiene alle attività specificatamente svolte dal medesimo Gallerani non vi è prova sufficiente che possano qualificarsi come svolgimento dei compiti di allenatore, stante le sole presenze accertate in tribuna in occasione di gare ufficiali e l’unica apparizione ad un allenamento, peraltro giustificata dal Gallerani in proiezione della stagione 2005/06 nella quale effettivamente il medesimo allena la società XII Morelli. Il Gallerani deve, quindi, essere prosciolto dall’addebito contestatogli. P.Q.M. proscioglie il sig. LUIGI GALLERANI da ogni addebito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it