F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO PINTO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO PINTO - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 27/11/2003, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Giancarlo Pinto che, nella stagione sportiva 2003/04, avrebbe svolto attività di prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della società Ac San Zeno (campionato di Promozione veneto) al sig. Umberto Urbani, non abilitato; - in data 02/08/2004 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell’Ufficio Indagini; - il 13/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giancarlo Pinto la presunta violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Pinto che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e allo stesso tempo gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui sopra; - il 27/12/2005 il sig. Pinto mandava le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava di non aver mai violato l’art. 1 contestatogli. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Pinto, osserva che: - l’addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, peraltro riscontrati anche da incontestate notizie di stampa, oltre che da numerose dichiarazioni di soggetti che gravitano nell’ambito del calcio dilettantistico veronese, per cui è certo che il Pinto, iscritto nei ruoli del Settore tecnico come allenatore, sia il prestanome dell’effettivo allenatore della società San Zeno, sig. Umberto Urbani, peraltro non abilitato. Le stesse dichiarazioni scritte rilasciate dal Pinto confermano la duratura e costante collaborazione da lui prestata all’Urbani, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006. P.Q.M. dichiara il sig. GIANCARLO PINTO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale VENETO per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Ac San Zeno.
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