F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CAPACCIONE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CAPACCIONE - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 04/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Giuseppe Capaccione che, nella stagione 2004/05, una volta esonerato dalla società Boys Caivanese (serie D), avrebbe svolto l’attività di allenatore per conto della Ponte Vitulano (campionato di Eccellenza campano); - in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell’Ufficio Indagini; - il 29/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giuseppe Capaccione la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Capaccione che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui sopra; - il 21/12/2005 il sig. Capaccione mandava le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava di aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, attività tecnica di allenatore solo ed esclusivamente a favore della società Boys Caivanese. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Capaccione, osserva che: - l’addebito non è pienamente provato, infatti ciò che risulta dagli accertamenti effettuati dall’ufficio Indagini è una sporadica presenza a gare della società Ponte Vitulano da parte del Capaccione, individuato in tribuna e di una sola presenza ad un allenamento della medesima società giustificato dal Capaccione con rapporti di amicizia verso la dirigenza della società Ponte Vitulano, peraltro confermata da tutte le fonti. Il Capaccione deve, quindi essere prosciolto dall’addebito contestatogli. P.Q.M. proscioglie il sig. GIUSEPPE CAPACCIONE da ogni addebito.
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