F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di AGOSTINO TALIENTO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di AGOSTINO TALIENTO - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 04/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Agostino Taliento che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l’attività di allenatore per la Società Villa Literno (Promozione campana) avrebbe assunto la guida tecnica della società Vitulazio (Promozione campana); - in data 24/08/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava ad Agostino Taliento la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Taliento che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui sopra; - il 31/12/2005 il sig. Taliento mandava le proprie controdeduzioni nelle quali sosteneva che le contestazioni mossegli fossero il frutto di un equivoco dovuto alle parziali informazioni pervenute al Settore Tecnico. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Taliento, osserva che: - l’addebito è provato in quanto dagli accertamenti svolti dall’ufficio Indagini è comprovato che il medesimo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ha svolto attività per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, sia pure nel secondo caso con la qualifica di massaggiatore, apertamente contrastante con l’effettiva presenza in panchina o a bordo campo in occasione di gare ufficiali della società SS Vitulazio. Di ciò vi è ampio riscontro anche nelle cronache giornalistiche. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006. P.Q.M. dichiara il sig. AGOSTINO TALIENTO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società SS Vitulazio.
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