F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 1) Procedimento disciplinare a carico di PAOLO LUCIDI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007
1) Procedimento disciplinare a carico di PAOLO LUCIDI
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- dà atto della assenza all’odierna udienza del signor Paolo Lucidi, seppur regolarmente
convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 03/03/2007 ha deferito il
sig. Lucidi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 delle Noif.
Ritenuto che:
- in assenza di elementi probatori il deferimento del sig. Lucidi deriva dall’effettuato
bonifico in data 15/06/2006 in favore del giocatore Andrea Polizzano quale non meglio
precisato “acconto” della società Pisoniana;
- detto bonifico effettuato da Lucidi non è dato comprendere se effettuato nella convinzione
di concorrere al pagamento delle competenze professionali di Andrea Polizzano come
effettivamente pattuite, ovvero se effettuato nella convinzione di concorrere al pagamento
delle competenze professionali del medesimo giocatore Polizzano nella misura risultante
dagli accordi economici depositati presso la Lega;
- pertanto non è raggiunta la certezza del fondamento dell’incolpazione
P.Q.M.
proscioglie il sig. PAOLO LUCIDI dall’addebito disciplinare contestato.