F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 10) Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MONTENERO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007
10) Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MONTENERO
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 05/03/2007 ha deferito il
sig. Montenero alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1
del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del
Regolamento del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2005/2006
prestato attività per più di una società, nello specifico per la Società Fabro e per la Società
Pol. Virtus Baschi.
Ritenuto che:
- i fatti contestati sono stati verificati ed accertati direttamente dall’Ufficio Indagini in
occasione della partita del 14/05/2006 Montecastello Vibio-Virtus Baschi;
- in particolare il signor Montenero dirigeva, dando specifiche indicazioni tecniche, i
giocatori della Virtus Baschi nel corso di tutto il primo tempo della predetta partita;
- al termine del primo tempo l’incolpato si recava addirittura all’interno degli spogliatoi della
Virtus Baschi intrattenendosi con i giocatori;
- colto sul fatto dall’Ufficio Indagini assumeva un atteggiamento irriguardoso se non
addirittura minaccioso;
- le successive spiegazioni dell’episodio rese in sede di dichiarazione rilasciata all’Ufficio
Indagini il 29/05/2006, appaiono del tutto inattendibili e confermano il complessivo
atteggiamento irridente nei confronti degli organi federali
P.Q.M.
dichiara il sig. ANDREA MONTENERO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2008.