F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 10) Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MONTENERO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 10) Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MONTENERO La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 05/03/2007 ha deferito il sig. Montenero alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2005/2006 prestato attività per più di una società, nello specifico per la Società Fabro e per la Società Pol. Virtus Baschi. Ritenuto che: - i fatti contestati sono stati verificati ed accertati direttamente dall’Ufficio Indagini in occasione della partita del 14/05/2006 Montecastello Vibio-Virtus Baschi; - in particolare il signor Montenero dirigeva, dando specifiche indicazioni tecniche, i giocatori della Virtus Baschi nel corso di tutto il primo tempo della predetta partita; - al termine del primo tempo l’incolpato si recava addirittura all’interno degli spogliatoi della Virtus Baschi intrattenendosi con i giocatori; - colto sul fatto dall’Ufficio Indagini assumeva un atteggiamento irriguardoso se non addirittura minaccioso; - le successive spiegazioni dell’episodio rese in sede di dichiarazione rilasciata all’Ufficio Indagini il 29/05/2006, appaiono del tutto inattendibili e confermano il complessivo atteggiamento irridente nei confronti degli organi federali P.Q.M. dichiara il sig. ANDREA MONTENERO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2008.
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