F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 3) Procedimento disciplinare a carico di GIORDANO TIZZANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 3) Procedimento disciplinare a carico di GIORDANO TIZZANO La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Giordano Tizzano; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 28/03/2007 ha deferito il sig. Tizzano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF e all’art. 42, comma 1, del regolamento della LND, per aver sottoscritto un accordo economico con la Società AS Manoppelloarabona Calcio, nella stagione sportiva 2004/2005, comprensivo di rimborso spese forfettario, istituto non consentito dalle norme federali e dagli accordi LND – AIAC; - avute presenti le note difensive scritte che Tizzano conferma integralmente ribadendo la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali intercorse con la società. Ritenuto che: - il rimborso spese forfetarie di euro 1.000 ben può essere imputato al rimborso per indennità chilometrica di importo superiore; - appare una mera erroneità di imputazione della somma in questione che l’incolpato aveva comunque il diritto di percepire; - pertanto non è dato rinvenire alcun comportamento in violazione dell’art. 1 del CGS P.Q.M. proscioglie il sig. GIORDANO TIZZANO dall’addebito disciplinare contestato.
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