F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 4) Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RUSSO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007
4) Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RUSSO
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Antonio Russo;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 15/03/2007 ha deferito il
sig. Russo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38, commi 1 e 3 del
Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività collegate al trasferimento di
giocatori dalla Società US Don Bosco Vallecrosia alla AC Ospedaletti Sanremo;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione.
Ritenuto che:
- dalla relazione dell’Ufficio Indagini e dalla documentazione ad esso allegata non emergono
con sufficiente grado di fondamento fatti e circostanze da cui possa trarsi il convincimento
del comportamento di “proselitismo” del sig. Antonio Russo, all’epoca tesserato per il Don
Bosco Vallecrosia, in favore dell’AC Ospedaletti;
- infatti le testimonianze rese dai signori Rinaldo Trapani, Fabrizio Federici e Silvio
Bevilacqua danno conto che i medesimi testi non erano presenti e/o non hanno partecipato
al “rinfresco” in data 05/06/2006 che ha seguito la disputa dell’incontro amichevole della
categoria esordienti Valecrosia-Ospedaletti, nel corso dei quali si sarebbero perpetrati gli
atti di “proselitismo”, di talché, non trattandosi di testimonianze dirette, appaiono
insufficienti a dare piena prova del preteso illecito;
- dalle ulteriori prove per testi è dato anzi trarre il convincimento che da parte dell’incolpato
non è stato posto in essere nessun atto di proselitismo, posto che il trasferimento di alcuni
ragazzi dal Vallecrosia all’Ospedaletti nella stagione sportiva 2006/2007 risulta frutto di
libere scelte da arte dei medesimi ragazzi e dei loro genitori (come da dichiarazioni di
Christian Ferrara e di Daniele Bassi);
- in conclusione manca la prova che l’incolpato abbia posto in essere i contestati atti di
proselitismo non potendo trarsi detta prova da circostanze “verosimili”, che inducono, al
massimo, solo a dubbi e perplessità ma non certo consentono l’accertamento del
compimento degli illeciti contestati a Russo;
- infatti non possono integrare atti di proselitismo posti in essere da Russo né l’illustrazione
da parte dei dirigenti dell’AC Ospedaletti, nel corso del rinfresco del 5/6/2006, dei
programmi sportivi della stessa società (illustrazione cui è rimasto estraneo l’incolpato
come riconosce anche l’Ufficio Indagini), né l’organizzazione in pari data dell’incontro
amichevole della categoria esordienti Vallecrosia-Ospedaletti (la cui disputa non poteva
certo essere ignorata dai dirigenti del Vallecrosia tanto più considerando al riguardo che le
dichiarazioni del dirigente Federici sono fermamente contrastate dalla dichiarazioni del
Russo)
P.Q.M.
proscioglie il sig. ANTONIO RUSSO dall’addebito disciplinare contestato