F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 5) Procedimento disciplinare a carico di MARTINO LERUSSI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 5) Procedimento disciplinare a carico di MARTINO LERUSSI La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - dà atto della assenza all’odierna udienza del signor Martino Lerussi, seppur regolarmente convocato dietro sua richiesta; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 15/03/2007 ha deferito il sig. Lerussi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto rimborsi sulla base di ricevute federali falsificate, per spese non effettuate, per conto della ASD Virtus Corno nella stagione sportiva 2005/2006; - avute presenti le note difensive scritte. Ritenuto che: - il fatto contestato risulta confessato dall’incolpato in sede di dichiarazione rilasciata in data 09/10/2006 all’Ufficio Indagini ammettendo la falsificazione delle ricevute n. 012491 dell’11/10/2005 e n. 012499 del 15/10/2005 del Comitato Provinciale della Figc di Udine; - l’incolpato espressamente riconosce che detta falsificazione costituisce comportamento “non consono all’etica sportiva” e quindi in violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS; - la memoria difensiva del 21/05/2007 (oltretutto tardiva) non può essere condivisa in quanto l’incolpato ha certamente agito quale tesserato Figc, né costituiscono esimenti il fatto di aver anticipato la spesa, né il possesso dei cartellini, né la circostanza che non sarebbero esistiti gli originali delle ricevute risultando anzi ulteriormente ammessa l’avvenuta falsificazione da parte del Lerussi; - occorre tuttavia tener conto dell’esiguità degli importi di dette ricevute (rispettivamente 30 e 40 euro) nonché della circostanza che emerge dagli atti del non effettuato rimborso all’incolpato da parte della ASD Virus Corno degli stessi importi che gli erano dovuti perché dal medesimo anticipati per conto della società P.Q.M. dichiara il sig. MARTINO LERUSSI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della ammenda di euro 100,00.
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