F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 10) Procedimento disciplinare a carico ALESSIO MOSTI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007
10) Procedimento disciplinare a carico ALESSIO MOSTI
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/01/07, ha
deferito Mosti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione
dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92, comma
1, delle Noif e al capo III, punto 18, del CU n. 1, Stagione Sportiva 2005/2006, della
Lega Nazionale Dilettanti per non aver depositato presso i competenti organi federali
l’accordo economico per la stagione sportiva 2005/06 con la Società Unione
Montignioso.
Ritenuto che:
- l’obbligo della società per il deposito del contratto non è circostanza esimente in quanto
incombe pur sempre al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato
compiuto;
- in tal senso si pone il sopraccitato CU n. 1 della LND che pone identico obbligo in capo
al tecnico;
- la denunciata omissione risulta comprovata in sede di giudizio arbitrale e non contestata
dal Mosti
P.Q.M.
dichiara il sig. ALESSIO MOSTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e di conseguenza gli infligge l’ammenda di euro 100,00.