F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 2) Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE ARLEO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 2) Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE ARLEO La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - preso atto della comunicazione di Arleo relativa all’impossibilità di essere presente, per motivi di lavoro, all’odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 27/03/07, ha deferito Arleo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2005/06, per la Società FC Lavello e per la società AS Calcio Potenza; - avute presenti le memorie difensive inviate. Ritenuto che: - il tecnico, nelle memorie inviate a questa Commissione, dichiara di non aver mai allenato la squadra Beretti del Calcio Potenza; - tuttavia lo stesso tecnico ha confessato, in sede di interrogatorio reso all’Ufficio Indagine della Figc il 24/03/06, di aver svolto di fatto attività di allenatore per la Beretti del Potenza a partire dal 19/08/05, pur non avendo formalizzato contrattualmente la sua posizione, e di aver firmato lo 02/10/2005 un contratto con il Lavello, campionato Cnd, squadra da lui allenata nella stagione sportiva 2005/06; - i fatti contestati risultano altresì accertati dalla Commissione Disciplinare di Serie C con CU n. 246/C del 24/04/07; - la ritrattazione della confessione di cui alle memorie difensive non appare convincente giacché non suffragata da alcuna benché minima motivazione ed appare solo strumentale ai fini del presente giudizio P.Q.M. dichiara il sig. PASQUALE ARLEO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2007.
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