F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 3) Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO MUGGEO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 3) Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO MUGGEO La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - preso atto della comunicazione di Muggeo relativa all’impossibilità di essere presente, per motivi di salute, come da certificato medico inoltrato, all’odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 11/04/07, ha deferito il sig. Muggeo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’attività di Direttore Sportivo, all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto attività di Direttore Sportivo pur essendo privo di tale qualifica e per aver espresso, nel corso di dichiarazioni ad organi di informazione, giudizi lesivi nei confronti di altri tesserati; - avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate. Ritenuto che: - dagli atti emerge inequivocabilmente che il Muggeo ha effettivamente dichiarato agli organi di stampa citati e prodotti dalla Procura Federale le affermazioni lesive della dignità dei tesserati Barione Gaetano e Salvi Luciano; - d’altra parte la circostanza non è stata smentita dallo stesso Muggeo in sede di relativo interrogatorio, a nulla rilevando le giustificazioni ivi adottate dal medesimo come esimenti; - pertanto, in relazione a detti capi di imputazione (violazioni artt. 1, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva), risulta la responsabilità aggravata dell’incolpato. Peraltro, con riferimento all’ulteriore incolpazione del Muggeo, relativa alla violazione dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi, questa Commissione ritiene che: - così come formulato il deferimento - non possa, allo stato, esaminare il caso, dovendo assumere a riferimento le disposizioni regolamentari del Settore Tecnico; - gli elementi probatori acquisiti potrebbero semmai far ritenere la violazione, da parte del Muggeo, dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico; - che in tal senso la Procura Federale vorrà riesaminare la relazione dell’Ufficio Indagini e, se del caso, procedere al corretto deferimento presso questa Commissione Disciplinare del medesimo Muggeo P.Q.M. A) dichiara il sig. ADRIANO MUGGEO responsabile degli addebiti disciplinari relativi alla violazione degli artt. 1, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2007; B) ordina la remissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale riformulazione del deferimento in relazione allo svolgimento, da parte dell’incolpato Muggeo, dell’incarico di Direttore Sportivo in violazione dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico.
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