F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 4) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 4) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Capuano, assistito da Suoi legali; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 11/09/2006, ha deferito Capuano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella qualità di tesserato FIGC, effettuato scommesse attraverso società di scommesse estera; - fatto presente che il caso era già stato discusso nella riunione del 13/12/06, nella quale la Commissione aveva accolto la richiesta di un differimento dell’udienza, onde acquisire e depositare agli atti tutta la documentazione afferente la richiesta di oblazione a suo tempo avanzata da Capuano; - fatto presente che, un ulteriore differimento, era stato accolto da questa Commissione, su richiesta dell’interessato, a causa dei tempi di rilascio della documentazione richiesta al Tribunale di Salerno; - avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate; - assunte le dichiarazioni dell’interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all’odierna udienza; - esaminati gli ulteriori documenti oggi depositati, fra i quali spicca la dichiarazione scritta del sostituto procuratore dottor Erminio Rinaldi della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Salerno e la trascrizione della telefonata del 22/3/04, ore 20.45, fra l’odierno incolpato e certo signor Finizio. Ritenuto che: - la difesa di Capuano tende a dimostrare che l’unica scommessa effettuata risalirebbe comunque al marzo 2003 e cioè a data anteriore all’entrata in vigore del CU n. 12/A del 31/07/03 con cui, per la prima volta, è stato posto per i tecnici il divieto di effettuare scommesse, ancorché presso agenzie autorizzate, afferenti manifestazioni sportive organizzate nell’ambito della Figc; - la prova di tale circostanza non appare pienamente raggiunta così come, peraltro, non risulta pienamente comprovata l’attività illecita del Capuano successivamente al luglio 2003; - peraltro questa Commissione, nell’ambito di altro deferimento a carico del medesimo Capuano di cui alla lettera di trasmissione della Procura Federale prot. 1138/406pf/Sp/ma del 5 marzo 2007, ha rinvenuto, nei relativi atti, copia delle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini, in data 28/02/06, di certo Vincenzo Siani da cui emerge che “Capuano era stato più volte notato con biglietti-ricevute della Snai (Società che gestisce le scommesse) in quanto effettuava scommesse sulle partite di calcio; tali circostanze erano note anche ad alcuni calciatori…” ; - negli stessi atti ha rinvenuto, altresì, copia delle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini, in data 28/02/06, da certo signor Michele Colonna secondo il quale “…risulta che il Capuano scommettesse preso la Snai sui risultati calcistici”; - la non consentita attività sembra potersi temporalmente collocare nella stagione calcistica 2005/06 senza peraltro che sia dato ricavare se le scommesse effettuate dal Capuano riguardassero partite dei campionati italiani di calcio ovvero di competizioni straniere; Considerato che ai fini del decidere appare indispensabile un supplemento di indagine volta ad approfondire in particolare: A) se le scommesse del Capuano, già emerse nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Salerno, siano da collocare prima o dopo il 31/07/03 e se abbiano o meno ad oggetto competizioni organizzate dalla F.I.G.C.; B) se le scommesse del Capuano che emergono dalle dichiarazioni sopra richiamate rilasciate dai signori Siani e Colonna siano state effettuate dopo il marzo 2003 ed il novembre 2005 con specificazione delle competizioni oggetto delle stesse scommesse P.Q.M. sospende il presente procedimento a carico del sig. EZIO CAPUANO ed ordina la remissione della presente ordinanza alla Procura Federale affinché, per tramite dell’Ufficio Indagini, voglia far seguire i necessari ed ulteriori accertamenti istruttori in ordine ai punti sub A) e B) che precedono.
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