F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 7) Procedimento disciplinare a carico di ALBERTO AITA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 7) Procedimento disciplinare a carico di ALBERTO AITA La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Aita; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/07, ha deferito Aita alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a) del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto un accordo economico in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; - avute presenti le memorie difensive inviate; - assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione. Ritenuto che: - dagli atti risulta che tra l’incolpato e la società Rossanese è intervenuto un solo accordo economico in data 4/10/05 che risulta regolarmente depositato presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti; - la scrittura contabile del 14/10/05 non integra la valenza di accordo economico bensì, semplicemente, di atto di quietanza, come tale non suscettibile di sottostare all’obbligo di deposito; - il medesimo atto di quietanza del 14/10/05 non risulta affatto sottoscritto “in bianco” dall’incolpato il quale lo ha firmato quale ricevuta della somma, realmente percepita, tramite l’assegno bancario di € 3.000,00, come da relativo assegno bancario in atti; - l’altra scrittura contabile del 14/10/05, recante l’indicazione del complessivo pattuito di € 10.000,00, dell’anticipo di € 7.000,00 e della rimanenza di € 3.000,00, risulta ictu obuli falsificato ex post e del tutto incongruente con le risultanze documentarie in atti P.Q.M. proscioglie il sig. ALBERTO AITA dall’addebito disciplinare contestato.
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