F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di CLAUDIO CASTAGNAVIZ

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di CLAUDIO CASTAGNAVIZ - in data 26/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Castagnaviz per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 42, comma 1, del Regolamento della LND per aver pattuito un compenso con la Società AC Cividalese per la stagione 2003/04 per un importo superiore a quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, da cui risulta confermata la sussistenza del fatto contestato; - che infatti il Castagnaviz, come da contratto del 22 gennaio 2004, ha pattuito con la AC Cividalese per la stagione sportiva 2003/04 un corrispettivo di 5.500,00€ (cinquemilacinquecento euro) per le prestazioni di allenatore e preparatore atletico della prima squadra nonché un ulteriore corrispettivo di 3.500,00€ (tremilacinquecento euro) per le stesse prestazioni professionali in favore della squadra juniores per un complessivo, dunque, di 9.000,00€ (novemila euro) che, come accertato in sede arbitrale con lodo del 22 ottobre 2005, sfora di 500,00€ (cinquecento euro) il massimale previsto dall’accordo fra la Lnd e l’Aiac per quella stagione sportiva come richiamato dall’art. 42 del Regolamento LND; - che, infatti, le norme in questione debbono ritenersi riferite alla previsione di tale massimale in relazione all’unitario rapporto contrattuale personale con la società e non già alle prestazioni professionali rese nell’ambito di tale rapporto dal tecnico P.Q.M. dichiara il sig. CLAUDIO CASTAGNAVIZ responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della ammenda di 250,00€ (duecentocinquanta euro).
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