F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di RENZO ULIVIERI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di
RENZO ULIVIERI
- in data 20/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ulivieri, per rispondere della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della FIFA, sig. Joseph Blatter;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- esaminata la memoria scritta del deferito e avute presenti le dichiarazioni dal medesimo rese innanzi a questo organo in data 10 ottobre 2006 come da relativo verbale;
considerato che:
- dalle allegazioni documentali del sig. Ulivieri risulta sufficientemente comprovato che il Presidente della FIFA ebbe effettivamente, nel corso di un’intervista rilasciata ad un noto quotidiano sportivo nazionale, ripresa anche da altri organi di stampa e radiotelevisivi, a paragonare l’Italia ad un Paese del Terzo Mondo per i fatti comunemente conosciuti come “Calciopoli”;
- infatti, il Presidente della FIFA ebbe testualmente a dichiarare, in data 19 maggio 2006 alla Gazzetta dello Sport “…. aspettiamo le indagini e restiamo in contatto con Carraro, Abete e Guido Rossi. Però è certo che ci siano responsabilità federali. E’ terribile quel che sta succedendo, anche per l’immagine. Posso capire in Africa, non da voi”;
- il tenore di detta dichiarazione appare di tutta evidenza gravemente lesivo del prestigio della nostra Federazione, nonché del prestigio delle Federazioni dei Paesi africani che il Presidente della FIFA dovrebbe avere e mantenere nella massima considerazione (non solo sportiva) ma, altresì, dovrebbe tutelare anche dal punto di vista etico, tantochè la FIGC vorrà valutare, se del caso, ogni più opportuna iniziativa a riguardo nei confronti del sig. Joseph Blatter;
- pertanto la dichiarazione resa dal Presidente della FIFA assume carattere provocatorio tale da poter ingenerare vivaci reazioni soprattutto da parte di chi appartiene da tanti anni al mondo del football;
- la dichiarazione del Presidente della FIFA che ha provocato il deferimento de quo deve quindi essere ritenuta di per sé una notevole attenuante della reazione del deferito;
- in questo quadro l’incriminata affermazione del sig. Ulivieri, confermata all’Ufficio Indagini e dinanzi a questa Commissione, secondo cui “l’espressione che ha usato (Blatter) per bollare quello che sta succedendo in Italia (roba da Paese africano) è piena di razzismo. Blatter non è degno del ruolo che ricopre. Se stesse a casa dal Mondiale sarebbe un vantaggio per tutti” può ricondursi all’espressione di un giudizio personale circa l’ingiustificabilità di una comparazione dispregiativa tra la Federazione italiana e le Federazioni africane che non spetta certamente al Presidente della FIFA cui sono demandati, come sopra rilevato, la tutela e il prestigio di tutte le Federazioni mondiali senza discriminazione alcuna;
- tuttavia la dichiarazione resa dal sig. Ulivieri, anche per la sua qualifica all’interno della FIGC, appare comunque, seppur lievemente, sconveniente per avere in qualche modo ecceduto nel libero diritto di critica seppur dovendosi riconoscere la valenza delle attenuanti sopra rilevate considerando anche che, successivamente, il sig. Blatter ha tenuto atteggiamenti e reso dichiarazioni pubbliche che sembrano confermare nei confronti della FIGC e dell’Italia “calcistica” ingiustificate quanto inopportune critiche a mente del più alto ruolo istituzionale che il medesimo riveste;
- nell’apprezzamento della fattispecie non può dunque prescindersi da una attenta comparazione tra il sostanziale tenore della dichiarazione incriminata del sig. Ulivieri e la dichiarazione resa dal sig. Blatter che deve ritenersi comprovata nei suoi contenuti come sopra già rilevato;
- nella fattispecie, conclusivamente, il comportamento del sig. Ulivieri dal punto di vista disciplinare appare censurabile in misura assai lieve essendo oltretutto destituito di fondamento quanto riportato nella nota della FIFA 31.05.2006 secondo cui Ulivieri avrebbe affermato che Blatter è “persona maleducata e razzista” ;
- infatti il sig. Ulivieri, come risulta dall’intervista da questi rilasciata al QN del 24 maggio 2006 e come confermato all’Ufficio Indagini e, successivamente, anche a questa Commissione, ha limitato l’esercizio del proprio diritto di critica al contenuto oggettivo della frase proferita dal presidente della FIFA e non ha invece rivolto alcun apprezzamento offensivo della di lui persona
P.Q.M.
dichiara il sig. RENZO ULIVIERI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza, visto l’art. 4 CGS e ritenuta la sussistenza di notevoli attenuanti, gli infligge la sanzione della ammenda di €50,00 (cinquanta euro).